9C_661/2025 — Assegno per grandi invalidi di grado elevato e supplemento per cure intensive in caso di disturbo dello spettro autistico con grave ritardo mentale
Settore giuridico: Assicurazione invalidità (assegno per grandi invalidi) · Autorità inferiore: Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales · Composizione: III. Camera di diritto pubblico, Moser-Szeless (presidente), Stadelmann, Parrino · Esito del procedimento: Ricorso parzialmente accolto
Executive Summary
- Punto chiave: Il Tribunale federale corregge un'istanza cantonale che aveva negato ingiustificatamente la sussistenza di una sorveglianza personale permanente in relazione a un'assicurata minorenne con disturbo dello spettro autistico e grave ritardo mentale, basandosi unilateralmente sul rapporto di accertamento domiciliare.
- Decisione: Concessione di un assegno per grandi invalidi di grado elevato nonché di un supplemento per cure intensive di 6 ore al giorno a partire dal 15 maggio 2023; la domanda di 8 ore al giorno è respinta come inammissibile in quanto nova ai sensi dell'art. 99 cpv. 2 LTF.
- Importanza: La sentenza precisa i limiti dell'obbligo di ridurre il danno in caso di bisogno di sorveglianza e l'autonomia dogmatica della sorveglianza personale rispetto all'aiuto per l'atto ordinario della vita «Spostarsi».
Sachverhalt
A.________, nata nel novembre 2012, è affetta da un disturbo dello spettro autistico (DSA), riconosciuto come malattia congenita (oggi il n. 405 dell'allegato all'ordinanza del DFI del 3 novembre 2021 concernente le malattie congenite, RS 831.232.211). Per il tramite del padre, il 31 luglio 2023 ha presentato una domanda di assegno per grandi invalidi all'Ufficio AI del Cantone di Vaud. Dopo aver ottenuto informazioni mediche, tra cui un rapporto del medico curante Dr. C.________, e dopo un accertamento domiciliare del 12 marzo 2024, l'Ufficio AI ha concesso con decisione del 13 maggio 2024 un assegno per grandi invalidi per minorenni di grado medio a partire dal 15 maggio 2023.
A.________ ha presentato ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni e ha chiesto la concessione di un assegno per grandi invalidi di grado elevato nonché di un supplemento per cure intensive di 6 ore al giorno. Il Tribunal cantonal du canton de Vaud ha respinto il ricorso con decisione del 27 ottobre 2025. Ha negato la sussistenza di una sorveglianza personale permanente e ha motivato ciò essenzialmente con tre argomenti: In primo luogo i pericoli potevano essere ridotti sufficientemente mediante le misure di sicurezza adottate dal padre e l'istituto scolastico speciale; in secondo luogo l'assicurata durante l'accertamento domiciliare era rimasta circa 1,5 ore sola nella sua stanza, il che deponeva contro un bisogno costante di sorveglianza; in terzo luogo la sorveglianza durante le uscite era già compensata con l'aiuto per l'atto ordinario della vita «Spostarsi». L'autorità inferiore ha respinto il supplemento per cure intensive, poiché il maggior bisogno complessivo era inferiore a 4 ore al giorno.
Davanti al Tribunale federale A.________ ha chiesto un assegno per grandi invalidi di grado elevato e un supplemento per cure intensive di 8 ore al giorno. L'Ufficio AI ha chiesto il respingimento; l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a prendere posizione.
Erwägungen
Profilo procedurale: Nova e nuovi mezzi di prova
Il Tribunale federale riconosce l'ammissibilità del ricorso (art. 82 segg. LTF). Due aspetti procedurali vanno evidenziati:
Nova ai sensi dell'art. 99 cpv. 2 LTF: Davanti al Tribunale federale la ricorrente chiede per la prima volta un supplemento per cure intensive di 8 ore al giorno (corrispondente al 100 % dell'importo massimo secondo l'art. 42ter cpv. 3 LAI), mentre davanti all'istanza cantonale aveva chiesto solo 6 ore al giorno (70 %). Questa conclusione più ampia mira a ottenere più di quanto richiesto nelle ultime conclusioni cantonali ed è pertanto nuova nel senso dell'art. 99 cpv. 2 LTF (cfr. DTF 143 V 19 consid. 1.1). Essa è inammissibile. Il Tribunale federale decide pertanto unicamente sul supplemento per cure intensive di 6 ore al giorno.
Nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF: La ricorrente produce per la prima volta davanti al Tribunale federale una perizia psichiatrica del 21 agosto 2026. Poiché questa è stata redatta successivamente alla decisione impugnata, non è presa in considerazione (cfr. DTF 144 V 35 consid. 5.2.4).
Basi giuridiche: grande invalidità, grado di gravità e supplemento per cure intensive
Le basi giuridiche della grande invalidità derivano dall'art. 9 LPGA in combinato disposto con gli art. 42, 42bis LAI e art. 37, 39 OAI. La definizione legale determinante recita:
Art. 9 LPGA (RS 830.1)Commento su glossagens.ch
«È considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.»
La grande invalidità di grado elevato ai sensi dell'art. 37 cpv. 1 OAI presuppone che l'assicurato necessiti regolarmente e in misura notevole dell'aiuto di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e che il suo stato richieda inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale. Per i minorenni si considera unicamente il maggior bisogno rispetto a minorenni non invalidi della stessa età (art. 37 cpv. 4 OAI):
Art. 37 cpv. 1 e 4 OAI (RS 831.201)«La grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Questo è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.»
«Per i minorenni si considera unicamente il maggior bisogno d'aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età.»
Il supplemento per cure intensive per i minorenni si regola secondo l'art. 42ter cpv. 3 LAI:
Art. 42ter cpv. 3 LAI (RS 831.20)«L'assegno per minorenni grandi invalidi che necessitano inoltre di un'assistenza intensiva è aumentato di un supplemento per cure intensive; il supplemento non è accordato in caso di soggiorno in un istituto. Il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.»
Secondo l'art. 39 cpv. 3 OAI una sorveglianza permanente può essere computata come assistenza di due ore; una sorveglianza particolarmente intensa dovuta all'invalidità è computabile come assistenza di quattro ore.
L'interpretazione e l'applicazione del concetto giuridico di grande invalidità nonché le esigenze poste al valore probatorio dei rapporti di accertamento domiciliare sono questioni giuridiche che il Tribunale federale esamina liberamente (art. 95 lett. a LTF). Se gli elementi costitutivi di una sorveglianza personale permanente siano soddisfatti nel caso concreto è invece una questione di fatto, che viene esaminata unicamente in base allo standard di arbitrio ristretto di cui all'art. 105 cpv. 2 LTF (cfr. TF 9C_831/2017 del 3 aprile 2018 consid. 1.2).
Arbitrio dell'accertamento dei fatti da parte dell'autorità cantonale
Il Tribunale federale accerta (art. 105 cpv. 2 LTF) che la ricorrente, oltre al DSA, è affetta da un grave ritardo mentale (rapporti della psichiatra Dr. D.________ del 2 luglio 2015 e della neuropsicologa E.________ del 18 novembre 2024; per la definizione di DSA cfr. DTF 152 V 8 consid. 9.3). Dai rapporti pedagogici e medici agli atti risulta inoltre:
- È impulsiva e imprevedibile, il che la rende particolarmente vulnerabile (Fondation F.________ del 19 dicembre 2024; Fondation G.________ del 31 gennaio 2025; psicologa H.________ del 7 marzo 2025).
- Non mostra alcuna cautela nei confronti di oggetti caldi, incandescenti o taglienti e manipola goffamente oggetti che possono essere pericolosi (neuropsicologa E.________ del 18 novembre 2024; scuola I.________ del 8 maggio 2024; Fondation G.________ del 31 gennaio 2025).
- Beve da contenitori qualsiasi (scuola I.________; Fondation G.________).
- All'aperto non presta attenzione all'ambiente circostante, può allontanarsi, correre sulla strada, mettersi sulla traiettoria di un'altalena o introdursi in una partita di palla (Fondation F.________; Fondation G.________; scuola elementare U.________/V.________ del 11 maggio 2024).
- In caso di frustrazione può andare in crisi, rivolgersi fisicamente contro terzi, gettarsi a terra o tentare di fuggire, fino a spingersi o opporre resistenza fisica agli adulti (Fondation F.________; Fondation G.________; scuola I.________; scuola elementare U.________/V.________; psicologa H.________).
Critica alla valutazione probatoria cantonale
Il Tribunale federale rimprovera all'autorità inferiore di aver trascurato arbitrariamente questi rapporti. L'autorità inferiore si era essenzialmente basata sul rapporto di accertamento domiciliare, sebbene questo menzionasse il DSA senza alcuna precisazione. L'accertamento dell'autorità inferiore, secondo cui l'assicurata poteva rimanere sola nella sua stanza, è smentito dai rapporti che documentano un bisogno di attenzione e sorveglianza costanti in ogni momento (Fondation F.________; neuropsicologa E.________; scuola elementare U.________/V.________). Il comportamento osservato durante l'accertamento domiciliare non può, alla luce di questi rapporti, essere da solo determinante (cfr. TF 9C_666/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 8.2.2.2).
Obbligo di ridurre il danno e bisogno di sorveglianza
L'autorità inferiore aveva argomentato che le misure di sicurezza adottate dal padre (messa in sicurezza dell'abitazione, istituto scolastico speciale) nonché il fatto che l'assicurata durante l'accertamento domiciliare fosse rimasta sola circa 1,5 ore deponevano contro un bisogno di sorveglianza. Il Tribunale federale contradice risolutamente: Sebbene le misure di sicurezza dei genitori debbano essere considerate nella valutazione del bisogno di sorveglianza (cfr. TF 9C_831/2017 consid. 3.2.2), tali misure mirano in primo luogo a evitare il peggio. L'incapacità dell'assicurata di riconoscere i pericoli e il suo comportamento impulsivo permangono tuttavia, senza che le misure di cautela adottate dal padre riescano a eliminare del tutto questi rischi (cfr. TF 9C_666/2013 consid. 8.2.2.2). Questo limite dogmatico dell'obbligo di ridurre il danno è illustrato anche nel commento Glossagens all'art. 9 LPGA, n. 5: L'obbligo di ridurre il danno e l'obbligo familiare di assistenza delimitano il bisogno di aiuto fondante il diritto, ma non negano una necessità di sorveglianza di fatto esistente.
Autonomia della sorveglianza personale rispetto all'atto della vita «Spostarsi»
L'autorità inferiore aveva equiparato la sorveglianza durante le uscite all'aiuto per l'atto ordinario della vita «Spostarsi / coltivare contatti sociali» e aveva escluso un doppio computo. Il Tribunale federale delimita chiaramente i due casi: La sorveglianza personale è caratterizzata dall'intensità necessaria per scongiurare qualsiasi pericolo per l'assicurata o per terzi in situazioni quotidiane. Essa è indipendente dall'aiuto necessario per l'atto «Spostarsi» e va valutata autonomamente (cfr. TF 9C_666/2013 consid. 8.2.1). L'attenzione accresciuta e la prontezza di intervento che il padre dell'assicurata deve prestare nella vita quotidiana nelle più diverse situazioni – determinate dal DSA con grave ritardo mentale, dall'impulsività e imprevedibilità, dalla mancata percezione dei pericoli e dalla tendenza ad atti pericolosi – rientrano nella sorveglianza personale permanente di cui agli art. 37 e 39 cpv. 3 OAI.
Contesto istituzionale
L'autorità inferiore aveva inoltre argomentato che l'assicurata si trovava in una scuola speciale con infrastruttura adattata, per cui una sorveglianza personale permanente non sarebbe stata necessaria. Il Tribunale federale chiarisce che il bisogno di sorveglianza non dipende dal fatto che l'assicurata viva a domicilio o in un istituto. Esso va valutato in base alle circostanze concrete e al rischio di pericolo qualora l'assicurata fosse lasciata senza sorveglianza (cfr. TF 9C_831/2017 consid. 3.1). Il mero fatto che tale sorveglianza sia di fatto garantita nell'istituto non permette di negarne la necessità.
Nessuna sorveglianza particolarmente intensa
La ricorrente fa valere di necessitare di una sorveglianza particolarmente intensa ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 frase 2 OAI, che sarebbe computabile come assistenza di quattro ore. Il Tribunale federale non condivide tale assunto. Una sorveglianza particolarmente intensa presuppone che lo stato dell'assicurato richieda attenzione costante e prontezza di intervento permanente, con una presenza permanente in prossimità immediata a causa di conseguenze potenzialmente letali e di pericoli considerevoli in caso di un breve momento di disattenzione (cfr. TF 8C_703/2023 del 22 maggio 2024 consid. 4.3 segg.), oppure che la persona di assistenza possa difficilmente dedicarsi ad altre attività (cfr. TF 9C_666/2013 consid. 8.2; TF 8C_703/2023 consid. 4.3). Non è dimostrato che sia necessario un contatto visivo e auditivo permanente al di là della possibilità di un rapido intervento (cfr. TF 9C_431/2008 del 26 febbraio 2009 consid. 4.4.3).
La sorveglianza personale permanente è pertanto computabile secondo l'art. 39 cpv. 3 frase 1 OAI come assistenza di due ore. Poiché il bisogno di aiuto per tutti gli atti ordinari della vita è accertato, l'autorità inferiore avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza di una grande invalidità di grado elevato ai sensi dell'art. 37 cpv. 1 OAI.
Supplemento per cure intensive: maggior bisogno per il pasto
Rimangono incontroversi i tempi di maggior bisogno fissati dall'autorità inferiore per vestirsi/spogliarsi (45 min.), alzarsi/sedersi/sdraiarsi (75 min.), cura del corpo (60 min.), soddisfare i bisogni naturali (35 min.) e spostarsi (0 min.). È controverso unicamente il maggior bisogno per il pasto. L'autorità inferiore aveva assunto 20 minuti e osservato che la ricorrente non faceva valere circostanze particolari.
Il Tribunale federale accerta (art. 105 cpv. 2 LTF) che i rapporti documentano un bisogno costante di sostegno e la necessità di un quadro strutturato durante i pasti: Senza di ciò l'assicurata rischia di urlare, di allontanarsi, di rubare dal piatto altrui o di gettarsi a terra imitando un animale che chiede l'elemosina (Fondation F.________; scuola I.________; Fondation G.________). L'autorità inferiore ha trascurato arbitrariamente queste circostanze. Le indicazioni del padre, che fa valere 55 minuti, sono credibili almeno in quanto si può accertare un maggior bisogno di 25 minuti (invece di 20 minuti).
Calcolo dell'onere di assistenza
L'autorità inferiore aveva accertato un maggior bisogno complessivo di 235 minuti per l'assistenza di base (45 + 75 + 20 + 60 + 35 + 0). Il Tribunale federale corregge l'imputazione per il pasto di 5 minuti a 25 minuti e aggiunge 120 minuti per il bisogno di sorveglianza personale (art. 39 cpv. 3 OAI). Il bisogno complessivo ammonta pertanto a 360 minuti, vale a dire sei ore al giorno. L'assicurata ha pertanto diritto a un supplemento per cure intensive secondo l'art. 42ter cpv. 3 LAI nella misura del 70 % (almeno 6 ore al giorno).
Inquadramento nella giurisprudenza
Conferma delle basi in materia di sorveglianza personale
La sentenza si inserisce nella continuità della giurisprudenza costante in materia di sorveglianza personale quale presupposto per la grande invalidità di grado elevato. L'idea di base, secondo cui le limitazioni cognitive o psichiche che rendono impossibile lasciare solo l'assicurato per un periodo prolungato fondano una sorveglianza personale permanente (DTF 107 V 145 consid. 4), viene applicata al caso di un'assicurata minorenne con disturbo dello spettro autistico e grave ritardo mentale. Il commento Glossagens all'art. 9 LPGA, n. 6 descrive la sorveglianza personale di conseguenza: Essa sussiste quando l'assicurato, a causa di limitazioni cognitive o psichiche, non può essere lasciato solo per un periodo prolungato. La sentenza conferma questa definizione e la applica al disturbo dello spettro autistico con ritardo mentale. La sistematica presentata nella pagina tematica Assicurazione invalidità su glossagens.ch, secondo cui il grado elevato di grande invalidità presuppone il bisogno di aiuto per tutti gli atti della vita più cure permanenti o sorveglianza personale, viene applicata e confermata dalla sentenza.
Precisazione sul rapporto tra obbligo di ridurre il danno e bisogno di sorveglianza
L'affermazione dogmatica centrale della sentenza concerne il rapporto tra obbligo di ridurre il danno e bisogno di sorveglianza. Il Tribunale federale riconosce che le misure di sicurezza dei genitori vanno considerate nella valutazione del bisogno di sorveglianza (cfr. già TF 9C_831/2017 consid. 3.2.2), ma precisa: Tali misure non possono negare il bisogno di sorveglianza se mirano unicamente a evitare il peggio; l'incapacità di percepire i pericoli e il comportamento impulsivo dell'assicurato permangono tuttavia. Ciò concorda con l'inquadramento dogmatico nel commento Glossagens all'art. 9 LPGA, n. 5, secondo cui l'obbligo di ridurre il danno segna il limite del bisogno di aiuto fondante il diritto, ma non può eliminare una necessità di sorveglianza di fatto esistente. La sentenza si distingue così implicitamente da TF 8C_703/2023 consid. 4.4, ove l'autorità inferiore aveva invocato l'obbligo di ridurre il danno (rimozione di oggetti pericolosi, messa in sicurezza di prese di corrente) per negare una sorveglianza particolarmente intensa – nel caso in esame tali misure non bastano neppure a negare il caso di specie inferiore della sorveglianza personale permanente, poiché l'incapacità di percepire i pericoli e l'impulsività permangono strutturalmente.
Distinzione: Sorveglianza personale versus aiuto per «Spostarsi»
La sentenza precisa inoltre il rapporto tra la sorveglianza personale e l'atto ordinario della vita «Spostarsi / coltivare contatti sociali». L'autorità inferiore aveva classificato la sorveglianza durante le uscite come parte dell'aiuto per l'atto della vita «Spostarsi» ed escluso un doppio computo. Il Tribunale federale chiarisce che la sorveglianza personale costituisce un caso autonomo, caratterizzato dall'intensità della prevenzione dei pericoli richiesta e da valutare indipendentemente dall'aiuto per lo spostamento. Questa distinzione conferma la separazione sistematica tra aiuto diretto di terzi e sorveglianza personale, come illustrato nel commento Glossagens all'art. 9 LPGA ai n. 5–6 (distinzione ivi tra aiuto diretto di terzi, sorveglianza personale e accompagnamento nella vita pratica come forme autonome di aiuto), e si ricollega a TF 9C_666/2013 consid. 8.2.1, ove il Tribunale federale ha qualificato la sorveglianza personale ugualmente come onere di assistenza autonomo, distinto dall'assistenza di base.
Distinzione rispetto a TF 8C_185/2025: limite di intensità della sorveglianza personale permanente
In 8C_185/2025 del 4 dicembre 2025 il Tribunale federale ha negato una sorveglianza personale permanente, poiché un servizio di picchetto notturno basato su allarmi di pulsossimetria non raggiungeva l'intensità richiesta e corrispondeva piuttosto a un servizio di picchetto che a una sorveglianza attiva e intensa. La presente sentenza si distingue nella sostanza in modo fondamentale: Qui non si tratta di un servizio di picchetto notturno, bensì di una necessità di sorveglianza esistente durante il giorno, determinata da comportamenti impulsivi e imprevedibili, che va ben al di là di un mero servizio di picchetto. Entrambe le sentenze confermano tuttavia congiuntamente il principio secondo cui la sorveglianza personale permanente presuppone una certa intensità e non ogni forma di sorveglianza o di servizio di picchetto è sufficiente – individuano semplicemente diversi ambiti applicativi.
Nessuna sorveglianza particolarmente intensa: limite di cui all'art. 39 cpv. 3 frase 2 OAI
La sentenza conferma l'esigenza rigorosa per la sorveglianza particolarmente intensa di cui all'art. 39 cpv. 3 frase 2 OAI (quattro ore computabili), che richiede attenzione costante e prontezza di intervento permanente con presenza in prossimità immediata a causa di conseguenze potenzialmente letali in caso di disattenzione momentanea (cfr. TF 8C_703/2023 consid. 4.3). La ricorrente non raggiunge questa soglia. Rispetto a TF 9C_666/2013, ove il Tribunale federale ha riconosciuto una sorveglianza particolarmente intensa per un bambino con autismo infantile e ha computato quattro ore (consid. 8.2.2.3), la presente sentenza rimane al di sotto di tale soglia. La differenza si spiega con gli accertamenti concreti in merito al potenziale di pericolo e all'intensità di intervento richiesta: Nel caso 9C_666/2013 era stato accertato che la persona di assistenza doveva essere presente pressoché ininterrottamente e poteva difficilmente dedicarsi ad altre attività, mentre nel caso in esame basta un rapido intervento all'occorrenza e non è necessario un contatto visivo e auditivo permanente (cfr. TF 9C_431/2008 del 26 febbraio 2009 consid. 4.4.3). La sentenza delinea pertanto il confine tra la sorveglianza personale permanente (art. 39 cpv. 3 frase 1 OAI, 2 ore) e la sorveglianza particolarmente intensa (art. 39 cpv. 3 frase 2 OAI, 4 ore) in base ai criteri di intensità di intervento, durata della presenza richiesta e gravità delle conseguenze in caso di disattenzione momentanea.
Contesto: assegno per grandi invalidi per bambini con autismo
La sentenza tratta di una bambina minorenne con DSA e grave ritardo mentale. In 9C_274/2025 del 28 luglio 2026 il Tribunale federale si è occupato parimenti di un bambino con DSA, ma con una diversa questione giuridica (inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi in caso di registrazione imprecisa). Ivi è stato rilevato che, secondo le direttive amministrative dell'UFAS (KSIH, allegato II), una sorveglianza personale prima dell'età di sei anni non è di principio considerata, ma eccezionalmente può essere riconosciuta già prima in caso di autismo infantile (cfr. TF 9C_526/2024 del 3 luglio 2025 consid. 6.1). Nel caso in esame l'assicurata al momento determinante ha più di dieci anni, per cui questo limite di età non trova applicazione. La sentenza illustra tuttavia come la sorveglianza personale in caso di autismo con ritardo mentale vada valutata al di là di tale soglia di età, confermando così l'eccezione riconosciuta nella prassi amministrativa per l'autismo quale caso regolare di bisogno di sorveglianza.
Conclusione
Il Tribunale federale annulla la decisione cantonale e concede all'assicurata minorenne ricorrente un assegno per grandi invalidi di grado elevato nonché un supplemento per cure intensive di 6 ore al giorno a partire dal 15 maggio 2023. La domanda di un supplemento di 8 ore al giorno è respinta come inammissibile (nova). La sentenza è di importanza pratica sotto un triplice profilo: In primo luogo precisa i limiti dell'obbligo di ridurre il danno in caso di bisogno di sorveglianza – le misure di sicurezza dei genitori possono ridurre il bisogno di sorveglianza, ma non eliminarlo se l'incapacità di percepire i pericoli e il comportamento impulsivo permangono strutturalmente. In secondo luogo chiarisce l'autonomia dogmatica della sorveglianza personale rispetto all'aiuto per l'atto ordinario della vita «Spostarsi» e impedisce così una fusione inammissibile di due bisogni di assistenza giuridicamente distinti. In terzo luogo conferma l'esigenza rigorosa per la sorveglianza particolarmente intensa di cui all'art. 39 cpv. 3 frase 2 OAI e delinea il confine tra la sorveglianza personale permanente (2 ore computabili) e la sorveglianza particolarmente intensa (4 ore computabili) in base ai criteri di intensità di intervento, durata della presenza richiesta e gravità delle conseguenze in caso di disattenzione momentanea. Le spese giudiziarie di 500 franchi sono poste a carico dell'Ufficio AI; quest'ultimo deve corrispondere all'avvocatessa della ricorrente 3000 franchi a titolo di indennità di parte. La causa è rinviata al tribunale cantonale per il nuovo calcolo delle spese e dell'indennità di parte del procedimento precedente.