OG V 26 4 — Mancato rinnovo del permesso di dimora UE/AELS in caso di incapacità di lavoro durevole
Ambito giuridico: Diritto degli stranieri (ALC) · Autorità inferiore: Ufficio del lavoro e della migrazione di Uri · Composizione: Presidente Planzer Stüssi, giudice superiore Z'graggen, giudice superiore Flury; cancelliere Jenal · Esito del procedimento: Ricorso parzialmente accolto, decisione sull'opposizione annullata, causa rinviata per nuova valutazione
Executive Summary
- Punto chiave: Un cittadino polacco ha perso il proprio posto di lavoro a seguito dell'insolvenza del datore di lavoro e percepisce assistenza sociale economica dal 2021. A causa di un disturbo bipolare, di una dipendenza da alcol e di ADHD è stato ricoverato in clinica per 17 volte in totale. L'autorità inferiore ha negato il rinnovo del permesso di dimora B UE/AELS e ha disposto la sua espulsione dalla Svizzera, poiché aveva perso la qualità di lavoratore e non poteva invocare un diritto di rimanere in caso di incapacità di lavoro durevole, in quanto il posto di lavoro non era stato abbandonato per motivi di salute.
- Decisione: Il Tribunale superiore del Cantone di Uri conferma la perdita della qualità di lavoratore, ma annulla la decisione sull'opposizione e rinvia la causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione. L'autorità inferiore ha erroneamente ritenuto che un'incapacità di lavoro durevole sopravvenuta dopo la perdita del posto di lavoro fosse irrilevante ai fini del diritto di rimanere. La qualità di lavoratore perdura dopo una perdita involontaria del posto di lavoro durante un periodo transitorio; se in tale lasso di tempo sopravviene un'incapacità di lavoro durevole, essa può fondare un diritto di rimanere. L'autorità inferiore non ha né chiarito la procedura AI né accertato sufficientemente l'evoluzione dello stato di salute nel periodo in questione.
- Portata: La decisione precisa il nesso sistematico tra l'estinzione del diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 61a cpv. 4 LStrI e il diritto di rimanere ai sensi dell'ALC di cui all'art. 4 Allegato I ALC: il nesso di causalità tra incapacità di lavoro durevole e cessazione del rapporto di lavoro originario non è necessariamente richiesto, a condizione che l'incapacità di lavoro sopravvenga durante la persistenza della qualità di lavoratore. Contro la decisione è ammesso il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (termine di 30 giorni); un'ulteriore impugnazione non è nota.
- Tribunale: Tribunale superiore del Cantone di Uri, Sezione amministrativa (istanza di reclamo cantonale)
Situazione di fatto
Il cittadino polacco A.___, nato nel 1987, è entrato in Svizzera il 22 novembre 2019 e ha iniziato un'attività lucrativa. Sulla base di un contratto di lavoro di durata superiore a un anno ha ottenuto un permesso di dimora B UE/AELS valido fino al 22 novembre 2024. A partire dal 1° gennaio 2021 si è trasferito da Weggis LU ad Altdorf UR.
Nel maggio 2021 il datore di lavoro, a causa di problemi finanziari, non è più stato in grado di versare il salario; nel luglio 2021 ha dichiarato l'insolvenza, con la conseguenza che il ricorrente ha perso il proprio posto di lavoro. Ha percepito assistenza sociale economica da maggio a luglio 2021 nonché ininterrottamente da febbraio 2022, per un importo che al 16 dicembre 2024 ammontava a un totale di CHF 67'606.75.
Dal punto di vista sanitario il ricorrente era gravemente compromesso: a causa di un disturbo bipolare e di un disturbo comportamentale dovuto ad alcol (intossicazione acuta, sindrome da astinenza) è stato ricoverato in modo stazionale presso la Clinica psichiatrica Zugersee per 17 volte in totale da febbraio 2021 a novembre 2024. In occasione del 16° ricovero (da luglio a ottobre 2024) è stata diagnosticata e trattata farmacologicamente anche una ADHD in età adulta. L'Ufficio del lavoro e della migrazione gli ha negato l'idoneità al collocamento a partire dal 22 febbraio 2023, con la conseguenza che ha perso il diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione.
L'autorità inferiore ha negato il 26 settembre 2025 il rinnovo del permesso di dimora e ha disposto l'espulsione del ricorrente dalla Svizzera. Ha motivato ciò con il fatto che egli aveva perso il proprio status di lavoratore, non poteva invocare un diritto di rimanere come ex lavoratore e non disponeva di mezzi finanziari sufficienti per un soggiorno come non attivo professionalmente. In seguito all'opposizione ha confermato tale decisione (decisione sull'opposizione del 7 gennaio 2026). Contro di essa è diretto il ricorso amministrativo al Tribunale superiore del Cantone di Uri.
Considerazioni
Perdita della qualità di lavoratore ai sensi dell'ALC
Il Tribunale superiore espone le disposizioni determinanti dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Secondo l'art. 6 cpv. 1 Allegato I ALC, un lavoratore con un contratto di lavoro di durata almeno annuale riceve un permesso di soggiorno di cinque anni. Secondo l'art. 6 cpv. 6 Allegato I ALC, tale permesso non può essere ritirato per il solo fatto che la persona non è più occupata — sia a causa di un'incapacità di lavoro temporanea sia di disoccupazione involontaria.
Art. 6 cpv. 1 e 6 Allegato I ALC (RS 0.142.112.681)Commento su glossagens.ch
«(1) Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente (in appresso denominato lavoratore dipendente) che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore ad un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi consecutivi. [...] (6) La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata al lavoratore per il solo fatto che non è più occupato, quando lo stato di disoccupazione dipenda da una incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio, oppure quando si tratti di disoccupazione involontaria debitamente constatata dall'ufficio del lavoro competente.»
Nell'interpretazione di tali basi, il Tribunale federale ha deciso che una persona lavoratrice può perdere il proprio status ai sensi dell'ALC se diventa disoccupata volontariamente, se in base al suo comportamento è accertato che non esistono più prospettive serie di un nuovo posto di lavoro, o se il suo comportamento è qualificabile come abusivo (DTF 141 II 1 consid. 2.2.1; DTF 144 II 121 consid. 3.1). Se lo straniero di uno Stato contraente, inizialmente divenuto involontariamente disoccupato, è rimasto disoccupato per 18 mesi e ha esaurito il proprio diritto alle indennità di disoccupazione, si presume in base alla prassi l'assenza di prospettive di un nuovo posto di lavoro (TF 2C_321/2023 consid. 3.3). Tale prassi è stata codificata nell'ordinamento nazionale con l'art. 61a cpv. 4 LStrI (cfr. Commento all'art. 61a LStrI, Sviluppo della prassi).
Art. 61a cpv. 4 e 5 LStrI (RS 142.20)Commento su glossagens.ch
«4 In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dopo i primi dodici mesi di soggiorno, il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Se il versamento dell'indennità di disoccupazione si protrae oltre il termine di sei mesi, il diritto di soggiorno si estingue sei mesi dopo il termine del versamento dell'indennità. 5 I capoversi 1–4 non si applicano in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa di incapacità temporanea al lavoro dovuta a malattia, infortunio o invalidità e agli stranieri che possono appellarsi al diritto di rimanere conformemente all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) o alla Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS).»
Il Tribunale superiore applica tali principi al caso concreto. Il ricorrente ha perso il proprio posto di lavoro nel luglio 2021 in modo involontario (insolvenza del datore di lavoro), ma da allora non è più stato attivo professionalmente. L'idoneità al collocamento gli è stata negata già a partire dal 22 febbraio 2023 — e quindi da oltre tre anni. Secondo la prassi del Tribunale federale, il diritto di soggiorno in qualità di lavoratore si sarebbe estinto al più tardi il 22 agosto 2023, qualora fosse stata percepita l'indennità di disoccupazione, rispettivamente sei mesi dopo la perdita del posto di lavoro, qualora non ne fosse stata versata alcuna. La partecipazione a un programma di integrazione lavorativa finanziato dall'assistenza sociale non fonda la qualità di lavoratore, poiché non vengono conseguiti redditi da attività lucrativa (DTF 141 II 1 consid. 2.2.5). La prognosi vaga del medico curante, secondo la quale il ricorrente «potrebbe» riprendere l'attività lavorativa a breve, e gli sforzi di candidatura iniziati solo alla fine del 2025 non modificano il fatto che non esistono prospettive serie di un posto di lavoro in un futuro prevedibile. Il mancato rinnovo sotto il profilo della qualità di lavoratore non può essere contestato.
Diritto di rimanere in caso di incapacità di lavoro durevole
Il Tribunale superiore si rivolge quindi al diritto di rimanere ai sensi dell'art. 4 Allegato I ALC. Secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. b del regolamento (CEE) n. 1251/70, al quale rinvia l'art. 4 cpv. 2 Allegato I ALC, un lavoratore che cessa la propria occupazione a causa di un'incapacità di lavoro durevole e che risiede ininterrottamente nel territorio da almeno due anni ha diritto di rimanere.
Art. 4 Allegato I ALC (RS 0.142.112.681)«(1) I cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente dopo aver cessato la propria attività economica. (2) Conformemente all'articolo 16 dell'Accordo, si fa riferimento al regolamento (CEE) n. 1251/70 (GU L 142 del 1970, pag. 24) e alla direttiva 75/34/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10).»
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di rimanere a causa di incapacità di lavoro presuppone una pregressa qualità di lavoratore; inoltre, il lavoratore deve aver cessato l'occupazione a causa dell'incapacità di lavoro (DTF 147 II 35 consid. 3.3; TF 2C_408/2024 consid. 3.4; TF 2C_321/2023 consid. 5.4.4). Nella valutazione dell'incapacità di lavoro durevole occorre di regola basarsi sugli accertamenti e sul provvedimento dell'Ufficio AI; l'autorità migrazione può disciplinare lo status di soggiorno solo anticipatamente se la situazione di partenza ai sensi dell'AI, in quanto questione preliminare, appare chiara ed inequivoca (DTF 141 II 1 consid. 4.2.1; cfr. anche Commento all'art. 61a LStrI, Incapacità di lavoro durevole e diritto di rimanere ai sensi dell'ALC).
L'autorità inferiore aveva argomentato che il ricorrente non aveva abbandonato il posto di lavoro per motivi di salute, ma a causa dell'insolvenza del datore di lavoro, motivo per cui un diritto di rimanere non entrava in considerazione. Il Tribunale superiore ritiene tale argomentazione troppo limitata. Una persona interessata non perde il proprio status di lavoratore in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro immediatamente al momento della perdita del posto di lavoro. Lo status perdura invece secondo l'art. 61a cpv. 4 LStrI di principio per sei mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro, rispettivamente per sei mesi dopo la fine di un'eventuale indennità di disoccupazione (cfr. Commento all'art. 61a LStrI, Comparazione di casi). Un'incapacità di lavoro durevole sopravvenuta in tale periodo transitorio sarebbe sopravvenuta ancora durante la persistenza della qualità di lavoratore e potrebbe — qualora si rivelasse «durevole» — fondare un diritto di rimanere.
Il Tribunale superiore censura poi accertamenti di fatto incompleti. Dagli atti non è possibile stabilire quando sia avvenuta la registrazione AI e qual è l'esito della procedura AI. Anche l'evoluzione dello stato di salute tra la perdita del posto di lavoro e il presumibile venir meno della qualità di lavoratore non è documentata in modo sufficiente — su 17 ricoveri clinici sono disponibili solo cinque rapporti di dimissione. Il fatto che il ricorrente da luglio 2021 a febbraio 2022 apparentemente non abbia percepito assistenza sociale induce a pensare a un reddito sostitutivo, eventualmente sotto forma di indennità di disoccupazione. La fine di quest'ultima sarebbe rilevante per l'estinzione del diritto di soggiorno. Poiché la situazione di partenza ai sensi dell'AI, in quanto questione preliminare per la decisione sul permesso, non appare chiara ed inequivoca, manca la base necessaria per poter negare al ricorrente il diritto di rimanere in modo conforme al diritto.
Il Tribunale superiore annulla pertanto la decisione sull'opposizione e rinvia la causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione (art. 62 cpv. 2 VRPV). La questione del diritto di soggiorno come non attivo professionalmente (art. 24 cpv. 1 Allegato I ALC) può restare aperta.
Inquadramento nella giurisprudenza
Conferma della giurisprudenza del TF sulla perdita dello status
Il Tribunale superiore applica correttamente la giurisprudenza consolidata del Tribunale federale in merito al venir meno della qualità di lavoratore. I criteri — disoccupazione volontaria, assenza di prospettive serie di un nuovo posto di lavoro, comportamento abusivo — corrispondono alle prescrizioni di DTF 141 II 1 consid. 2.2.1. La deduzione che il ricorrente sia considerato non idoneo al collocamento da oltre tre anni e che pertanto a maggior ragione non abbia prospettive di un nuovo posto di lavoro segue la prassi, secondo cui in caso di disoccupazione di 18 mesi e indennità giornaliere esaurite si presume l'assenza di prospettive (TF 2C_321/2023 consid. 3.3; TF 2C_168/2021 consid. 4.5.2). Il fatto che un programma di integrazione lavorativa finanziato dall'assistenza sociale non fondi la qualità di lavoratore concorda con DTF 141 II 1 consid. 2.2.5 e il commento su Glossagens all'art. 6 Allegato I ALC, Disoccupazione. Su questo punto la decisione concorda con la giurisprudenza riassunta su bger-update.ch, secondo cui non occorre attendere l'esito di una procedura AI pendente se la qualità di lavoratore non sussisteva più al momento dell'insorgenza dell'incapacità di lavoro (cfr. 2C_534/2024).
Precisazione del requisito di causalità del diritto di rimanere
Il significato giuridico della decisione risiede nella precisazione del requisito di causalità del diritto di rimanere ai sensi dell'ALC. Il Tribunale federale esige che il lavoratore abbia cessato l'occupazione «a causa» di un'incapacità di lavoro durevole (DTF 147 II 35 consid. 3.3). Il Tribunale federale ha negato un diritto di rimanere in TF 2C_325/2024, poiché l'incapacità di lavoro era sopravvenuta solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro e mancava quindi il necessario nesso di causalità. Il Tribunale superiore di Uri aderisce di principio a tale requisito di causalità, ma lo interpreta in modo sistematicamente più preciso: poiché la qualità di lavoratore non si estingue immediatamente dopo una perdita involontaria del posto di lavoro, ma perdura durante i termini di cui all'art. 61a cpv. 4 LStrI, un'incapacità di lavoro durevole sopravvenuta in tale periodo transitorio può fondare il diritto di rimanere — anche se non ha causato la perdita originaria del posto di lavoro. Tale lettura concorda con l'inquadramento dogmatico su Glossagens all'art. 61a LStrI, secondo cui la perdita dello status subentra solo dopo lo scadere dei termini di protezione e fino a quel momento la qualità di lavoratore perdura. Essa precisa la giurisprudenza documentata su bger-update.ch del TF 2C_479/2025, che si è occupato del momento dell'insorgenza dell'incapacità di lavoro durevole, ma non ha trattato espressamente la questione se un'incapacità di lavoro sopravvenuta dopo una perdita involontaria del posto di lavoro durante la persistenza dello status possa fondare il diritto di rimanere.
Rapporto con la riserva AI
La decisione conferma la giurisprudenza secondo cui nella valutazione dell'incapacità di lavoro durevole occorre di regola basarsi sugli accertamenti dell'Ufficio AI e attendere il relativo provvedimento, qualora la situazione di partenza ai sensi dell'AI, in quanto questione preliminare, non appaia chiara ed inequivoca (DTF 141 II 1 consid. 4.2.1). La censura secondo cui l'autorità inferiore avrebbe chiarito insufficientemente la procedura AI e l'evoluzione dello stato di salute corrisponde al principio di indagine d'ufficio nel procedimento amministrativo. La sistematica del diritto di rimanere esposta su Glossagens, Pagina tematica Accordo sulla libera circolazione delle persone conferma che il diritto di rimanere si collega costitutivamente all'insorgenza di un'incapacità di lavoro durevole durante una qualità di lavoratore esistente e che pertanto la chiarificazione della procedura AI è centrale per la valutazione in materia di diritto degli stranieri.
Ulteriore impugnazione
Contro la decisione può essere interposto, a condizione che comporti un pregiudizio irreparabile, un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (termine di 30 giorni, art. 82 lett. a, art. 100 cpv. 1 LTF). Un'ulteriore impugnazione non è nota. Poiché il Tribunale federale ha trattato ripetutamente in tempi recenti la questione del diritto di rimanere in caso di incapacità di lavoro durevole (cfr. 2C_479/2025; 2C_325/2024; 2C_534/2024), non si può escludere un'ulteriore impugnazione del caso, tanto più che la precisazione del requisito di causalità effettuata in questa sede riguarda una questione finora non chiarita dalla massima giurisdizione.
Conclusione
Il Tribunale superiore del Cantone di Uri decide con precisione giuridico-dogmatica: distingue nettamente tra la — confermata — perdita della qualità di lavoratore e il — errato per mancanza di accertamenti — diniego del diritto di rimanere. La constatazione centrale è che il nesso di causalità tra incapacità di lavoro e cessazione del rapporto di lavoro originario non deve necessariamente sussistere, a condizione che l'incapacità di lavoro durevole sopravvenga durante il periodo transitorio legale di cui all'art. 61a cpv. 4 LStrI, nel quale la qualità di lavoratore perdura. Il rinvio all'autorità inferiore è processualmente corretto: finché né la decisione AI né l'evoluzione dello stato di salute nel periodo in questione sono sufficientemente chiariti, manca la base di fatto per una valutazione conforme al diritto del diritto di rimanere. La decisione illustra la portata pratica della riserva AI nel procedimento in materia di diritto degli stranieri e la necessità di accertamenti amministrativi sufficienti prima di negare un diritto di rimanere ai sensi dell'ALC.