bger-update.ch

Riassunto della sentenza del Tribunale federale generato dall'IA tramite opencaselaw.ch. Nessuna garanzia sull'esattezza delle informazioni.

Diritto delle assicurazioni sociali  ·  Sentenza 9C_34/2026  ·  del 06.10.2026

Invalidenversicherung

Traduzione automatica del riassunto tedesco (generata dall'IA). Versione tedesca

9C_34/2026 — Nessun diritto alla traduzione della perizia MEDAS in caso di adesione senza riserve

Ambito giuridico: Assicurazione invalidità · Autorità inferiore: Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto · Composizione: III. Corte di diritto pubblico, giudice federale Moser-Szeless (presidente), giudice federale Parrino, giudice federale Bollinger · Esito del procedimento: Ricorso respinto

Executive Summary

  • Punto chiave: Un'assicurata francofona richiede per la prima volta una traduzione gratuita della perizia MEDAS in lingua tedesca l'ultimo giorno del termine supplementare concesso dall'autorità. Il Tribunale federale qualifica tale comportamento come violazione del principio di buona fede.
  • Decisione: Il ricorso è respinto; nessuna violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.) o della libertà di lingua (art. 18 Cost.).
  • Rilevanza: La sentenza precisa la giurisprudenza vigente dal DTF 127 V 219 sull'obbligo di traduzione delle perizie MEDAS: Il diritto di principio alla traduzione gratuita può essere perso per decadenza mediante l'adesione senza riserve a una perizia in una lingua ufficiale non padroneggiata e la tardiva rivendicazione. Il principio di buona fede limita la tutela linguistica nel procedimento AI.

Fatto

A.________, nata nel 1967, si è annunciata nell'agosto 2018 all'Ufficio AI di Svitto per la richiesta di prestazioni invocando dolori alla schiena e alle gambe. In seguito a vari accertamenti, tra cui una perizia psichiatrica dell'assicurazione indennità giornaliera per malattia (2020) e un esame neuropsicologico (novembre 2023), i medici specialisti della MEDAS Berna hanno redatto il 23 settembre 2024 una perizia polidisciplinare nelle discipline di ortopedia, medicina interna generale, neurologia e psichiatria.

La ricorrente è francofona. In vista della perizia aveva richiesto in primo luogo un istituto di perizia nella Svizzera romanda per ragioni di vicinanza geografica e inoltre un interprete per gli esami. Dopo che l'Ufficio AI aveva annunciato la perizia presso la MEDAS Berna, la ricorrente ha dichiarato il 7 settembre 2023 di essere d'accordo senza riserve con tale procedura. L'esame neuropsicologico e gli esami medici della MEDAS Berna si sono svolti ciascuno con l'assistenza di interpreti. La perizia è stata redatta in tedesco.

Con preavviso del 5 novembre 2024 l'Ufficio AI ha prospettato il rigetto della domanda di prestazioni a motivo della piena capacità di lavoro. La ricorrente ha presentato un'obiezione e ha chiesto l'invio di una copia della perizia MEDAS in formato PDF di alta qualità. L'Ufficio AI ha concesso un termine supplementare eccezionale fino al 13 febbraio 2025 e ha trasmesso il link di download tramite IncaMail.

Il 13 febbraio 2025 — ultimo giorno del termine supplementare — la ricorrente si è fatta viva e ha richiesto per la prima volta una traduzione in francese della perizia MEDAS, in quanto il PDF non era sufficientemente leggibile per gli strumenti di traduzione automatica. Contemporaneamente ha chiesto la sospensione del procedimento o un ulteriore termine supplementare. L'Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni con decisione del 20 febbraio 2025 e ha rifiutato sia la traduzione sia un'ulteriore proroga del termine. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto ha respinto il ricorso con decisione del 17 novembre 2025.

Considerando

Quadro normativo processuale

Il Tribunale federale esamina dapprima le pertinenti disposizioni processuali. Nel procedimento di preavviso ai sensi dell'art. 57a cpv. 3 LAI, le parti hanno il diritto di presentare obiezioni al preavviso entro un termine di 30 giorni. Questo termine è legale e non prorogabile (sentenza 8C_557/2023 del 22 maggio 2024 consid. 5.3.1 con rinvio al DTF 143 V 71 consid. 4.3.5). Un termine supplementare concesso ulteriormente dall'amministrazione per la sostanziazione delle obiezioni è un termine d'ufficio (sentenza 8C_21/2024 del 24 giugno 2024 consid. 5.2), che secondo la Rn. 6021 CPAI può essere concesso una sola volta in casi motivati.

art. 57a cpv. 3 LAI (SR 831.20)«Le parti possono presentare le loro obiezioni in merito al preavviso entro 30 giorni.»

Diritto di essere sentito e libertà di lingua

Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende come diritto di partecipazione tutte le facoltà che devono essere riconosciute a una parte affinché possa far valere efficacemente la propria posizione in un procedimento. La sua violazione è di natura formale e comporta l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dal fondamento materiale (DTF 149 I 91 consid. 3.2; DTF 137 I 195 consid. 2.2).

art. 29 cpv. 2 Cost. (SR 101)Commento su glossagens.ch «Le parti hanno diritto d'essere sentite.»

Il Tribunale federale espone quindi le disposizioni in materia linguistica. L'art. 8 cpv. 2 Cost. vieta la discriminazione in particolare a causa della lingua. La libertà di lingua è garantita dall'art. 18 Cost. Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano (art. 70 cpv. 1 Cost.). Da questa costellazione il Tribunale federale deduce il principio sviluppato nel DTF 127 V 219 consid. 2.b: In assenza di motivi eccezionali oggettivi, alla richiesta di un assicurato di designare una MEDAS presso cui si parli una lingua ufficiale a lui familiare va di principio data seguito. In caso contrario, l'assicurato ha diritto all'assistenza di un interprete durante gli esami medici e a una traduzione del rapporto MEDAS a titolo gratuito per lui.

art. 8 cpv. 2 Cost. (SR 101)Commento su glossagens.ch «Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.»

Adesione senza riserve e buona fede

Il Tribunale federale precisa tuttavia il limite di questo diritto: La perizia può essere eseguita anche in un contesto in cui non necessariamente si parla una lingua ufficiale padroneggiata dalla persona assicurata, se la persona assicurata adempie senza riserve a una regolare convocazione presso un istituto di perizia. In tal caso, non può pretendere una traduzione della perizia (TF 9C_7/2014 consid. 4.1.1; sentenza I 790/02 del 2 luglio 2003 consid. 2.2). Anche la persona assicurata infatti deve comportarsi secondo le regole della buona fede (sentenza 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 4.2).

Sulla base di questi principi, il Tribunale federale ritiene ammissibile la valutazione dell'autorità inferiore: La ricorrente, assistita da un legale, non aveva mai richiesto una perizia in francese e si era invece sottoposta senza riserve a un esame da parte di medici di lingua tedesca della MEDAS Berna con l'assistenza di interpreti. Lei e il suo legale dovevano essere consapevoli che il rapporto sarebbe stato redatto in tedesco. Invocare una traduzione solo a posteriori — e per di più solo l'ultimo giorno del termine supplementare di due mesi concesso dall'autorità — non corrisponde, secondo il Tribunale federale, a un comportamento conforme a buona fede.

Aspetti temporali e decadenza

Il Tribunale federale lascia espressamente aperto se la ricorrente — come richiesto dal giudice cantonale — avrebbe già dovuto richiedere una traduzione al momento dell'annuncio della perizia presso la MEDAS Berna per evitare un'adesione senza riserve. Infatti, a prescindere da ciò, con la messa a disposizione della versione elettronica della perizia MEDAS a partire dal 13 dicembre 2024 le sarebbe rimasto tempo sufficiente per riconoscere le difficoltà tecniche lamentate e porvi rimedio o segnalarle all'Ufficio AI. Perché sia rimasta inattiva fino all'ultimo giorno del termine supplementare il 13 febbraio 2025, la ricorrente non lo ha spiegato. Ciò è tanto meno comprensibile in quanto aveva richiesto la traduzione per analizzare la perizia con l'assistenza di esperti medici ed eventualmente redigere una perizia di controparte — il che avrebbe richiesto ulteriore tempo. Alla luce del termine supplementare concesso una sola volta e non prorogabile, la traduzione richiesta l'ultimo giorno del termine non le sarebbe comunque più stata di alcuna utilità.

Collocamento nella giurisprudenza

La sentenza si colloca nella tradizione della giurisprudenza del Tribunale federale sull'obbligo di traduzione delle perizie MEDAS, fondata con DTF 127 V 219. Questa decisione guida ha stabilito che, in assenza di motivi eccezionali oggettivi, alla richiesta di un assicurato di designare una MEDAS in una lingua ufficiale a lui familiare va dato seguito e che in caso contrario sussiste il diritto a una traduzione gratuita del rapporto MEDAS. Il DTF 128 V 34 ha completato tale orientamento con il principio di territorialità linguistica: L'istanza di ricorso cantonale può esigere dall'Ufficio AI una traduzione di una perizia MEDAS redatta in un'altra lingua ufficiale nella lingua ufficiale del cantone. La presente sentenza conferma espressamente tali principi e li applica a una nuova fattispecie.

L'innovazione centrale risiede nella concreta determinazione del limite del diritto alla traduzione attraverso il principio di buona fede. Mentre il DTF 127 V 219 ha riconosciuto il diritto e il TF 9C_7/2014 ha stabilito l'adesione senza riserve come motivo di esclusione, la presente sentenza precisa che non soltanto la partecipazione senza riserve all'esame, ma anche la tardiva — avvenuta solo l'ultimo giorno di un termine supplementare concesso una sola volta — rivendicazione della traduzione viola il principio di buona fede. Il Tribunale federale chiarisce che il diritto derivante dall'art. 29 cpv. 2 Cost. in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 2 Cost. e l'art. 18 Cost. non costituisce un obbligo incondizionato dell'amministrazione, bensì è limitato dal comportamento processuale della persona assicurata. Ciò concorda con l'inquadramento dogmatico nel commento all'art. 29 Cost. su glossagens.ch, ove il divieto di formalismo esagerato e gli obblighi delle parti del procedimento derivanti dalla buona fede sono presentati come principi limitativi del diritto processuale. Nel commento si fa inoltre riferimento all'obbligo di eccezione derivante dalla buona fede, secondo cui chi si presta tacitamente a un procedimento e formula l'obiezione solo successivamente perde il proprio diritto per decadenza (v. commento all'art. 29 Cost., paragrafo Buona fede).

La sentenza si distingue così anche dal DTF 115 Ia 64, secondo cui dal diritto di essere sentito non deriva l'obbligo dell'autorità di rivolgersi al cittadino nella sua lingua nello scambio epistolare — nel procedimento AI, in ragione della specifica funzione di tutela della perizia MEDAS, vale un obbligo rafforzato, che tuttavia resta limitato dalla buona fede.

Nel contesto del procedimento AI, la sentenza conferma la sistematica del procedimento di preavviso ai sensi dell'art. 57a LAI, come rappresentata nella pagina tematica sull'assicurazione invalidità su glossagens.ch: Il termine di 30 giorni per le obiezioni è l'occasione centrale per l'esercizio del diritto di essere sentito, e un termine supplementare d'ufficio concesso ulteriormente è concesso una sola volta e non è prorogabile. Il Tribunale federale sottolinea così la volontà del legislatore di snellire il procedimento, che si riflette anche nella Rn. 6021 CPAI.

Conclusione

La sentenza 9C_34/2026 conferma e precisa la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di tutela linguistica nel procedimento AI. Il diritto di principio alla traduzione gratuita di una perizia MEDAS in una lingua ufficiale comprensibile — fondato nel DTF 127 V 219 — rimane uncontroverso. La sentenza rende tuttavia chiaro che tale diritto non vale incondizionatamente: La persona assicurata deve far valere tempestivamente e senza riserve il proprio diritto linguistico, e non può aderire senza riserve a una perizia in una lingua non padroneggiata per richiedere una traduzione solo a posteriori. Il principio di buona fede funge in tal senso da limite processuale, che concilia la legittima tutela linguistica con l'interesse a un procedimento amministrativo efficiente. Per la prassi ciò significa che gli assicurati francofoni o italofoni, all'annuncio di una perizia presso una MEDAS di lingua tedesca, devono richiedere la designazione di un istituto di perizia nella propria regione linguistica oppure richiedere al più tardi in tale momento una traduzione successiva — in caso contrario perdono il proprio diritto per decadenza.

Annotazioni dei lettori

Per questa sentenza non vi sono ancora annotazioni.

Il suo messaggio non viene pubblicato alla lettera. La redazione lo esamina; le domande e le constatazioni pertinenti vengono approfondite e pubblicate qui sotto forma di annotazione equilibrata. La preghiamo di non indicare dati personali né di porre domande su casi propri.

0 / 1500