5A_820/2026 — Effetto sospensivo in caso di trasferimento del minore in uno Stato non contraente la CLaH96 (EAU)
Materia: diritto di famiglia (provvedimenti cautelari, interesse del minore, giurisdizione internazionale) · Autorità inferiore: Camera civile della Corte di giustizia del Cantone di Ginevra · Composizione: IIa Camera civile, Bovey (presidente), De Rossa, Josi · Esito del procedimento: ricorso respinto
Executive Summary
- Punto centrale: Il padre di tre figli chiede l'effetto sospensivo avverso un provvedimento di prima istanza che autorizza la madre a portare con sé i figli negli Emirati Arabi Uniti (EAU). Gli EAU non sono parte contraente né della CLaH96 né della CLaH80.
- Decisione: Il Tribunale federale respinge il ricorso e conferma il rifiuto dell'effetto sospensivo da parte dell'autorità inferiore. La ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 315 cpv. 4 lett. b CPC non è arbitraria.
- Portata: Poiché gli EAU non aderiscono alla CLaH96, si applica il principio della perpetuatio fori: i tribunali svizzeri conservano la propria giurisdizione. Il trasferimento non comporta — a differenza degli Stati contraenti — la perdita della giurisdizione svizzera. Ciò giustifica un allentamento della riserva sull'effetto sospensivo e l'affermazione dell'interesse preponderante dei figli a seguire la madre.
Fatto
A.________ e B.________ sono i genitori divorziati di tre figli (nati nel 2011, 2013 e 2015). I genitori esercitano congiuntamente il potere genitoriale; l'affidamento spetta alla madre, al padre spetta un diritto di visita.
Nell'ambito di un procedimento introdotto dalla madre per la modifica della sentenza di divorzio, l'autorità di prima istanza ha emanato il 9 luglio 2026 provvedimenti cautelari, con i quali ha tra l'altro autorizzato la madre a portare con sé i tre figli nella città di U.________ (Emirati Arabi Uniti), limitando di conseguenza il potere genitoriale del padre (n. 2 e 3 del dispositivo). Il padre ha proposto appello e ha chiesto superprovvisoriamente e provvisionalmente il ripristino dell'effetto sospensivo.
Con decisione presidenziale del 10 luglio 2026 l'effetto sospensivo è stato ripristinato superprovvisoriamente ed è stato vietato alla madre di portare i figli fuori della Svizzera. La madre ha tuttavia trattenuto i figli a U.________. Con scritto del 13 luglio 2026 il padre ha chiesto all'autorità cantonale di obbligare la madre, sotto comminatoria delle pene di cui all'art. 220 CP, al rientro dei figli a Ginevra.
La presidente ad interim della Camera civile ha respinto la richiesta di effetto sospensivo il 21 luglio 2026. Contro di essa è diretto il ricorso in materia civile del padre del 24 agosto 2026. Le misure superprovvisorie e provvisionali dinanzi al Tribunale federale sono state respinte il 28 agosto e il 24 settembre 2026.
Considerandi
Ammissibilità e criterio di esame
Il Tribunale federale qualifica la decisione impugnata quale decisione interlocutoria su provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF. Poiché il provvedimento riguarda le prerogative genitoriali del ricorrente, è idoneo a cagionargli un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 137 III 475 consid. 1). I tribunali svizzeri restano competenti poiché gli EAU non sono parte contraente della CLaH96 (RS 0.211.231.011), ragion per cui il ricorrente conserva un interesse degno di protezione al ricorso (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF).
Quale decisione su provvedimenti cautelari, dinanzi al Tribunale federale può essere censurata unicamente la lesione di diritti costituzionali (art. 98 LTF; art. 106 cpv. 2 LTF — principio di allegazione). Una rettifica o un'integrazione degli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore è possibile solo in caso di arbitrio (art. 9 Cost.).
Diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 1 e 2 Cost.)
Il ricorrente censura una violazione del suo diritto di essere sentito, perché le osservazioni dell'opponente non gli sarebbero pervenute in tempo utile per potersi esprimere al riguardo. Il Tribunale federale respinge la censura, confermando la giurisprudenza costante: nel procedimento sull'effetto sospensivo non vi è di principio un secondo cambio di memorie, poiché tale procedimento deve essere deciso per sua natura rapidamente e senza lunghe istruzioni. Il diritto di essere sentito della parte richiedente è già salvaguardato mediante la presentazione dell'istanza (DTF 139 I 189 consid. 3.3 e 3.5; 5A_173/2026 consid. 4). Il diritto di replica incondizionato viene meno, ove non sia agevolmente riconoscibile che la violazione del diritto di essere sentito avrebbe potuto influire sull'esito del procedimento. Il ricorrente, che si richiamerebbe a «nuovi fatti» ed «elementi che potrebbero influire sulla ponderazione degli interessi», senza peraltro concretizzarli, non soddisfa tale requisito. Tali principi valgono anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 53 cpv. 3 CPC (5A_926/2025 consid. 3.4; v. in proposito anche le spiegazioni sul diritto di replica in caso d'urgenza nel commentario all'art. 315 CPC).
Diniego di giustizia (art. 29 cpv. 1 Cost.)
Il ricorrente censura che l'autorità inferiore non si sarebbe pronunciata sulla liceità del trasferimento anticipato dei figli negli EAU. Il Tribunale federale accerta che l'autorità inferiore ha esposto i motivi per i quali ha lasciato aperta la questione della liceità del trasferimento: ha constatato che l'ordinanza superprovvisoria del 10 luglio 2026 era stata comunicata alle parti via e-mail, che non era evidente se la partenza avesse posto fine alla competenza delle autorità ginevrine e che — anche qualora ciò fosse stato il caso — l'interesse dei figli a rimanere a U.________, fino alla decisione sull'appello nel procedimento principale, prevaleva sull'interesse del padre all'esercizio settimanale del suo diritto di visita, tanto più che i figli erano da qualche tempo riluttanti all'esercizio del diritto di visita. Ciò non costituisce una rinuncia all'accertamento d'ufficio né un diniego di giustizia. La questione se il mancato rientro dei figli consenta la creazione di un centro di vita effettivo a U.________ è esaminata nell'ambito della ponderazione degli interessi.
Effetto sospensivo: art. 315 cpv. 4 lett. b CPC e trasferimento in uno Stato non contraente la CLaH96
La disposizione determinante recita:
art. 315 CPC (RS 272)Commentario su glossagens.ch
«1 L'appello preclude, limitatamente alle conclusioni, l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata. 2 L'appello non ha effetto sospensivo se è appellata una decisione in materia di: a. diritto di risposta; b. provvedimenti cautelari; c. diffida ai debitori; d. prestazione di garanzie per i contributi di mantenimento. 3 L'appello ha sempre effetto sospensivo se è appellata una decisione costitutiva. 4 Se la parte interessata rischia di subire un pregiudizio difficilmente riparabile, l'autorità giudiziaria superiore può, su richiesta: a. dichiarare la decisione impugnata eseguibile anticipatamente e, se del caso, ordinare provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie; oppure b. nei casi di cui al capoverso 2, sospendere eccezionalmente l'esecutività della decisione impugnata. 5 L'autorità giudiziaria superiore può pronunciarsi già prima della proposizione dell'appello. La sua decisione decade se non è chiesta la motivazione della decisione di prima istanza o se il termine d'impugnazione decorre infruttuosamente.»
L'appello avverso provvedimenti cautelari non produce di diritto effetto sospensivo (art. 315 cpv. 2 lett. b CPC). L'autorità giudiziaria superiore può tuttavia sospendere eccezionalmente l'esecutività quando la parte interessata rischia di subire un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 315 cpv. 4 lett. b CPC). A tal fine deve effettuare una ponderazione degli interessi tra i pregiudizi reciproci e imporsi una riserva; l'effetto sospensivo va disposto solo in casi eccezionali. Il Tribunale federale riesamina la decisione con grande riserva, poiché all'autorità cantonale spetta un ampio margine di apprezzamento (art. 4 CC; DTF 138 III 378 consid. 6.3; DTF 138 III 565 consid. 4.3.1; DTF 137 III 475 consid. 4.1).
La giurisprudenza ha sviluppato principi particolari per l'effetto sospensivo nei procedimenti sulla modifica del luogo di dimora di un figlio (DTF 144 III 469 consid. 4.2). L'effetto sospensivo va rifiutato solo con riserva quando il rifiuto comporta che un figlio possa trasferirsi in uno Stato contraente la CLaH96, poiché il legittimo cambio di domicilio comporta la perdita della giurisdizione svizzera (art. 5 cpv. 2 CLaH96; DTF 149 III 81 consid. 2.4; DTF 143 III 193 consid. 2). Qualora invece il rifiuto dell'effetto sospensivo consenta un trasferimento in uno Stato terzo — come qui gli EAU —, l'art. 5 cpv. 2 CLaH96 non trova applicazione e si applica il principio della perpetuatio fori: l'autorità del precedente luogo di dimora abituale conserva la propria competenza finché il figlio non abbia stabilito la dimora abituale in un altro Stato e un rientro non sia ragionevolmente più prevedibile (DTF 149 III 81 consid. 2.4.1; 5A_545/2025 consid. 7.1.1; 5A_204/2026 consid. 4.1). La situazione corrisponde allora a quella di un illecito trasferimento all'estero (art. 7 cpv. 2 CLaH96, applicabile a tutti gli Stati in virtù dell'art. 85 cpv. 1 LDIP; v. in proposito la sistematica nel Commentario all'art. 301a CC, sezione Diritto processuale).
Ponderazione degli interessi nel caso concreto
Il ricorrente fa valere che il trasferimento dei figli potrebbe creare una situazione di fatto che renda praticamente inefficace una successiva decisione a lui favorevole, tanto più che gli EAU non aderiscono né alla CLaH96 né alla CLaH80. Il Tribunale federale replica che la questione dell'esecutività di una successiva decisione favorevole si pone al momento della sua emissione e non va chiarita anticipatamente nel procedimento sull'effetto sospensivo. La dimora abituale dei figli prima del trasferimento (V.________/Ginevra) è certa, ragion per cui il caso si distingue da 5A_204/2026, ove la dimora abituale era essa stessa contestata.
Per quanto concerne l'urgenza del trasferimento, il Tribunale federale si basa sui seguenti accertamenti dell'autorità inferiore: l'opponente non aveva più diritto all'indennità di disoccupazione dalla fine di dicembre 2025 e aveva trovato un posto a tempo pieno negli EAU a partire dal 1° agosto 2026. I documenti del contratto di lavoro prodotti bastano a dimostrarlo. I figli si trovano da diversi anni sotto l'affidamento della madre ed erano riluttanti all'esercizio del diritto di visita con il padre, senza che il padre volesse costringerveli. Il padre non chiede l'affidamento dei figli per il caso in cui questi rimangano in Svizzera. In tali circostanze, la conclusione secondo cui sussiste l'interesse preponderante dei figli a seguire la madre — con la possibilità contestuale di mantenere i contatti personali tramite Messenger o altri mezzi di comunicazione — non è arbitraria. La circostanza che il trasferimento avvenga in uno Stato non contraente la CLaH96 e che la giurisdizione svizzera sia conservata conferma tale valutazione. Anche lo svolgimento di una terapia familiare in Svizzera per il ripristino della relazione padre-figli non conduce a un esito diverso.
Tutela della vita privata e familiare (art. 13 Cost., art. 8 CEDU)
Il ricorrente censura una violazione dell'art. 13 Cost. e dell'art. 8 CEDU, perché l'autorità inferiore non avrebbe esaminato le conseguenze concrete del trasferimento sulla relazione padre-figli e sulla terapia familiare. Il Tribunale federale considera tale censura non autonoma: essa è in sostanza diretta contro la ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 315 cpv. 4 lett. b CPC, il cui arbitrio è già stato escluso, e non sviluppa alcuna portata autonoma.
Collocazione nella giurisprudenza
Conferma dei principi sull'effetto sospensivo in caso di trasferimento del minore
La sentenza conferma la giurisprudenza consolidata sull'effetto sospensivo in caso di modifica del luogo di dimora di figli (DTF 144 III 469 consid. 4.2): l'autorità giudiziaria superiore deve effettuare una ponderazione degli interessi globale tenendo centralmente conto della prognosi in merito alla causa principale. In caso di affidamento esclusivo preesistente, la modifica del luogo di dimora va di regola consentita già durante il procedimento d'impugnazione pendente; tuttavia, in caso di emigrazione è necessaria in generale una riserva, poiché con l'attraversamento effettivo della frontiera verso uno Stato contraente la CLaH96 la giurisdizione svizzera viene meno. Nei casi urgenti, la revoca dell'effetto sospensivo non è soltanto possibile, ma obbligatoria. Tali principi sono confermati nei loro tratti dogmatici fondamentali dal Commentario Glossagens all'art. 301a CC e dal commentario all'art. 315 CPC.
Precisazione: distinzione tra Stati contraenti la CLaH96 e Stati terzi
L'apporto dogmatico centrale della sentenza risiede nella distinzione conseguente tra il trasferimento in uno Stato contraente la CLaH96 e quello in uno Stato terzo. Mentre per gli Stati contraenti la particolare riserva nel rifiuto dell'effetto sospensivo è appunto motivata dal fatto che il legittimo cambio di domicilio comporta l'immediata perdita della giurisdizione svizzera (art. 5 cpv. 2 CLaH96; DTF 149 III 81 consid. 2.4), tale rischio viene meno per gli Stati terzi. In questo caso si applica il principio della perpetuatio fori: le autorità svizzere conservano la propria competenza finché il figlio non abbia stabilito la dimora abituale nel Paese di destinazione e un rientro non sia più ragionevolmente prevedibile (DTF 149 III 81 consid. 2.4.1). La sentenza precisa così la questione già sfiorata in 5A_204/2026 (v. anche la sintesi su bger-update.ch), secondo cui, in caso di trasferimento in uno Stato non contraente, i rischi particolari di spostamento di competenza non si verificano e la ponderazione degli interessi avviene dunque senza l'urgenza indotta dalla CLaH96. Il Commentario Glossagens all'art. 301a CC pone in primo piano, nella sezione F, la riserva generale in caso di emigrazione; la presente sentenza se ne distingue in quanto concentra tale riserva sui trasferimenti in Stati contraenti la CLaH96 e ammette per gli Stati terzi una valutazione meno problematica.
Conferma: nessun diritto di replica nel procedimento sull'effetto sospensivo
La censura sul diritto di essere sentito conferma la giurisprudenza costante secondo cui nel procedimento sull'effetto sospensivo non vi è di principio un secondo cambio di memorie (DTF 139 I 189 consid. 3.3 e 3.5). La sentenza ribadisce che tale limitazione del diritto di essere sentito formale sussiste anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 53 cpv. 3 CPC, e si pone dunque in linea con 5A_173/2026 consid. 4 (v. la sintesi su bger-update.ch) e il Commentario Glossagens all'art. 315 CPC, sezione V.2, che presenta espressamente tale giurisprudenza come chiarita.
Distinzione rispetto alla 5A_204/2026
La sentenza si distingue espressamente dalla 5A_204/2026, in cui la dimora abituale dei figli prima del trasferimento in Svizzera era contestata e la competenza ai sensi della CLaH96 dei tribunali ginevrini era dubbia, ragion per cui un trasferimento nell'ambito del procedimento sull'effetto sospensivo non era giustificato. Nel caso di specie, la dimora abituale dei figli prima della partenza (Ginevra) è pacifica, e la competenza delle autorità svizzere è conservata in ragione della non appartenenza degli EAU alla CLaH96.
Conclusione
La sentenza conferma la ponderazione degli interessi consolidata ai sensi dell'art. 315 cpv. 4 lett. b CPC nel contesto del trasferimento del minore e precisa la distinzione dogmaticamente rilevante tra trasferimenti in Stati contraenti la CLaH96 e in Stati terzi. Per gli Stati terzi viene meno il motivo centrale della particolare riserva sull'effetto sospensivo — l'imminente perdita della giurisdizione svizzera — poiché si applica la perpetuatio fori. L'autorità cantonale ha pertanto potuto, senza arbitrio, anteporre l'interesse dei figli a seguire la madre (che aveva un posto di lavoro concreto negli EAU e aveva perso l'indennità di disoccupazione) all'interesse del padre all'esercizio settimanale del suo diritto di visita, tanto più che i tribunali svizzeri restano competenti anche dopo il trasferimento e un'eventuale decisione favorevole al padre nel procedimento principale può essere eseguita.