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Riassunto della sentenza del Tribunale federale generato dall'IA tramite opencaselaw.ch. Nessuna garanzia sull'esattezza delle informazioni.

Diritto penale  ·  Sentenza 6B_381/2026  ·  del 21.10.2026

Contrainte sexuelle; actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistence; arbitraire; présomption d'innocence

Traduzione automatica del riassunto tedesco (generata dall'IA). Versione tedesca

6B_381/2026 — Coazione sessuale e profanazione nell'ambito di una relazione di dipendenza

Ambito giuridico: Diritto penale (Integrità sessuale) · Autorità inferiore: Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud · Composizione: I. Divisione di diritto penale, giudice federale Muschietti (presidente), giudice federale Wohlhauser, giudice supplente Lötscher; cancelliera Thalmann · Esito del procedimento: ricorso respinto per quanto ammissibile; gratuito patrocinio negato

Executive Summary

  • Punto chiave: Un uomo di 20 anni più anziano è stato condannato per coazione sessuale (art. 189 CP vF) e profanazione (art. 191 CP vF), avendo costretto la partner ad atti sessuali nel corso di anni in una relazione di coppia segnata da dipendenza, isolamento e violenza e avendo abusato della partner addormentata.
  • Decisione: Il Tribunale federale respinge il ricorso. L'istanza cantonale ha giustamente ravvisato la pressione psicologica («violenza strutturale»), ha motivato correttamente l'elemento soggettivo e ha accertato l'incapacità di resistere della persona addormentata di per sé. Le censure di motivazione insufficiente (art. 29 cpv. 2 Cost.) e di arbitrio sono infondate.
  • Portata: Conferma della giurisprudenza costante in materia di pressione psicologica su vittime adulte in rapporti di dipendenza (DTF 131 IV 167) e di sonno come incapacità di resistere ai sensi dell'art. 191 CP vF. La sentenza illustra l'applicazione pratica del modello di coazione del diritto anteriore a fatti commessi prima del 1° luglio 2024.
  • Diritto anteriore: I fatti sono avvenuti tra il 2014 e il 2017; si applica il modello di coazione in vigore fino al 30 giugno 2024. Il diritto penale sessuale revisionato (soluzione del rifiuto) non è applicabile.

Fatti

A.________ (nato nel 1976) e B.________ (nata nel 1995) si sono conosciuti nel 2013, quando B.________ aveva 17 anni. B.________ soffre di un disturbo di personalità dipendente (F60.7). Dal 13 marzo 2014 fino al 18 luglio 2017 B.________ ha vissuto nella casa di A.________, che vi abitava con i figli e i genitori. B.________ aveva perso l'apprendistato a causa della relazione, dipendeva finanziariamente integralmente da A.________ ed era isolata dalla propria famiglia. Era inoltre compromessa cognitivamente e aveva alle spalle un'infanzia difficile. A.________ era divenuto violento nei suoi confronti anche al di fuori dei contatti sessuali: l'aveva presa a calci, ferita al polso e schiaffeggiata.

Tra il 13 marzo 2014 e il 18 luglio 2017 A.________ ha costretto ripetutamente la partner ad atti sessuali contro la sua volontà. Ha sfruttato in modo mirato il suo vantaggio di peso e di potere, la paura che suscitava in lei, l'effetto sorpresa, la sua forza fisica nonché il suo sonno. In particolare, nonostante il dolore chiaramente espresso e il ripetuto rifiuto, ha praticato ripetutamente penetrazioni anali, ha usato con violenza oggetti a scopo sessuale, l'ha ammanettata, durante un rapporto orale le ha tenuto ferma la testa fino all'eiaculazione e l'ha penetrata una volta vaginalmente mentre dormiva.

Il Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte ha condannato A.________ il 12 agosto 2025 a 36 mesi di pena detentiva (12 mesi eseguibili, 24 mesi con sospensione condizionale e periodo di prova di due anni) e ha riconosciuto a B.________ una riparazione di 15'000 fr. La Cour d'appel pénale del Cantone di Vaud ha parzialmente accolto l'appello il 15 gennaio 2026, assolvendo A.________ da un addebito e confermando per il resto la sentenza di primo grado. A.________ adisce il Tribunale federale con un ricorso in materia penale.

Considerando

Coazione sessuale (art. 189 CP vF) — pressione psicologica («violenza strutturale»)

Il Tribunale federale interpreta la disposizione rilevante secondo la formulazione in vigore fino al 30 giugno 2024 (vF), poiché i fatti sono stati commessi tra il 2014 e il 2017:

art. 189 CP vF (RS 311.0)Commento su glossagens.ch

«Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.»

L'art. 189 CP vF tutela la libera autodeterminazione sessuale e presuppone che l'autore superi una resistenza che si poteva ragionevolmente pretendere dalla vittima (DTF 148 IV 234 consid. 3.3; DTF 133 IV 49 consid. 4). La norma menziona «segnatamente» i mezzi di coazione minaccia, violenza, pressione psicologica e determinazione dell'incapacità di resistere — l'elenco non è esaustivo.

La violenza presuppone l'impiego volontario di forza fisica di intensità superiore a quella che sarebbe necessaria per l'atto sessuale in circostanze normali. A seconda del grado di resistenza, della sorpresa o dello spavento della vittima, può bastare anche un impiego di forza relativamente modesto. La violenza può sussistere anche quando la vittima desiste dalla resistenza a causa dell'inutilità o del timore di un'ulteriore escalation (DTF 147 IV 409 consid. 5.5.3).

La pressione psicologica ricomprende i casi in cui l'autore suscita nella vittima effetti psichici quali sorpresa, spavento o la sensazione di una situazione senza via d'uscita, che la inducono a cedere. L'intensità deve essere particolarmente elevata. La giurisprudenza riconosce che l'inferiorità cognitiva nonché la dipendenza emotiva e sociale — segnatamente nei bambini e negli adolescenti — possono determinare una pressione psicologica straordinaria, paragonabile a una coazione fisica. In questo contesto parla di «violenza strutturale» (DTF 131 IV 167 consid. 3.1; cfr. anche il commento nel Commento Glossagens all'art. 189 CP).

L'autorità inferiore aveva rilevato che A.________, pur non usando violenza fisica per conseguire i propri scopi sessuali, con il suo atteggiamento esercitava tuttavia una notevole pressione psicologica su B.________ mediante lo sfruttamento di un rapporto di dominio. Tale rapporto di dominio era reso possibile dal vantaggio di età e di esperienza di 20 anni, dal disturbo di personalità dipendente della danneggiata con dipendenza affettiva e mancanza di assertività, dalla sua inesperienza sessuale, dalla sua compromissione cognitiva, dal suo isolamento finanziario e sociale nonché dal clima di dominio e violenza creato da A.________. Il Tribunale federale condivide tale valutazione d'insieme e constata che A.________ aveva creato, mantenuto e sfruttato uno stato di sottomissione paragonabile a una coazione fisica e che rendeva B.________ incapace di opporsi agli abusi sessuali. In un caso aveva inoltre usato violenza fisica, trattenendo la testa della danneggiata durante un rapporto orale.

Soggettivamente l'art. 189 CP vF richiede il dolo; è sufficiente il dolo eventuale. L'autore deve sapere che la vittima non acconsente o accettare tale eventualità. L'elemento soggettivo è desunto dalle circostanze esteriori. È soddisfatto quando la vittima dà segni di rifiuto evidenti e riconoscibili per l'autore — pianto, preghiere di essere lasciata in pace, opposizione, tentativi di fuga. Il ricorrente aveva egli stesso dichiarato di aver riconosciuto il ribrezzo della danneggiata dalle sue espressioni del viso («grimaces»). Costei gli aveva inoltre detto: «Dicevo solo che faceva male e che non mi piaceva.» (traduzione libera). Il Tribunale federale ne desume che A.________ sapeva o quanto meno accettava che la partner non acconsentiva (cfr. in proposito DTF 148 IV 234 consid. 3.4; TF 6B_57/2026 consid. 2.1.2).

Profanazione (art. 191 CP vF) — sonno come incapacità di resistere

art. 191 CP vF (RS 311.0)Commento su glossagens.ch

«Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.»

È inetta a resistere ai sensi dell'art. 191 CP vF chi non è in grado di opporsi a contatti sessuali indesiderati. L'incapacità può essere permanente o temporanea, cronica o determinata dalle circostanze. Può conseguire a uno stato psichico eccezionale di particolare gravità, a una forte intossicazione da alcol o da stupefacenti o a ostacoli materiali. È necessario che la vittima sia del tutto incapace di difendersi — un semplice abbassamento della soglia inibitoria, ad esempio per l'assunzione di alcol, non è sufficiente (DTF 148 IV 329 consid. 3.2; DTF 133 IV 49 consid. 7.2). Una persona addormentata è di per sé inetta a resistere (cfr. TF 6B_914/2024 consid. 1.2; TF 6B_488/2021 consid. 5.5; nonché l'esposizione nel Commento Glossagens all'art. 191 CP, incapacità di resistere).

L'autorità inferiore aveva ravvisato l'elemento oggettivo nel caso in cui A.________ ha penetrato vaginalmente la partner durante il sonno. Il Tribunale federale lo conferma: l'incapacità di resistere era fondata unicamente sullo stato di sonno. Il ricorrente ha sostenuto che l'autorità inferiore avrebbe erratamente cumulato il sonno con il disturbo di personalità, l'inesperienza sessuale e il sovrappeso del ricorrente, sebbene questi elementi rientrassero piuttosto nell'art. 189 CP vF (pressione psicologica). Il Tribunale federale respinge questa censura: le tre circostanze aggiuntive non sono certo idonee, da sole, a fondare un'incapacità di resistere ai sensi dell'art. 191 CP vF. L'incapacità di resistere deriva qui però già dal sonno. Anche lo stato di semi-veglia al risveglio può, secondo la giurisprudenza, fondare un'incapacità di resistere quando la persona, per stanchezza, non è in grado di opporre resistenza o lo fa solo debolmente.

Soggettivamente l'art. 191 CP vF richiede che l'autore agisca conoscendo lo stato di incapacità di discernimento o di incapacità di resistere; è sufficiente il dolo eventuale. Il Tribunale federale condivide l'autorità inferiore, la quale aveva rilevato che A.________ aveva sfruttato lo stato di sonno e ne era consapevole.

Requisiti di motivazione, censure di arbitrio e presunzione d'innocenza

Il ricorrente ha censurato una motivazione insufficiente dell'autorità inferiore in relazione all'elemento soggettivo della coazione sessuale (art. 29 cpv. 2 Cost.). Il Tribunale federale respinge la censura: l'obbligo di motivare è adempiuto quando i motivi determinanti — seppur sinteticamente — sono indicati. L'autorità inferiore aveva indicato gli elementi rilevanti: le espressioni del viso della danneggiata percepite dallo stesso ricorrente, le sue espressioni verbali di dolore e il proseguimento del ricorrente nonostante tali segnali. Ciò ha consentito al ricorrente di comprendere i motivi e di contestarli in modo mirato.

Il ricorrente ha inoltre eccepito che la danneggiata non aveva mai detto chiaramente «no», ma aveva solo espresso di essere «non molto d'accordo» o di non avere «necessariamente voglia» (traduzione libera). Il Tribunale federale obietta che dai fatti accertati — ripetute penetrazioni anali nonostante il dolore espresso e il netto rifiuto, atti compiuti di sorpresa, trattenimento fisico — emergono segni di resistenza evidenti e riconoscibili per l'autore. L'assenza di un esplicito «no» in ogni singola situazione non inficia questa valutazione d'insieme.

L'eccezione secondo cui il solo mancato consenso non sarebbe sufficiente secondo il diritto anteriore è errata: l'autorità inferiore non si è fondata sul solo mancato consenso, ma su un complesso di circostanze — rapporto di dominio, pressione psicologica, espressioni di dolore, violenza fisica in un caso. Il ricorrente ha selezionato un estratto isolato dalle domande civili, che distorce il quadro d'insieme.

La censura secondo cui l'autorità inferiore si sarebbe basata in modo contraddittorio su una perizia medica (da un lato incapacità di esprimere la propria opinione, dall'altro chiari segni di resistenza) è respinta dal Tribunale federale: non è contraddittorio che una persona con un disturbo di personalità dipendente abbia in generale difficoltà a esprimere disaccordi, ma lo faccia tuttavia in concrete situazioni. Le restanti censure (intervallo di tempo rispetto alla perizia, scostamento del periodo della perizia rispetto al periodo dell'accusa) sono state qualificate come appellatorie e respinte. Anche la censura per violazione della presunzione d'innocenza (art. 6 cpv. 2 CEDU, art. 32 cpv. 1 Cost.) è stata respinta, poiché l'in dubio pro reo nella valutazione delle prove non svolge alcun effetto che vada oltre il divieto di arbitrio (cfr. DTF 148 IV 409 consid. 2.2).

Collocamento nella giurisprudenza

La sentenza conferma la giurisprudenza consolidata sul modello di coazione del diritto penale sessuale anteriore in due aspetti centrali, senza fissare nuovi parametri giuridici. Illustra tuttavia l'applicazione pratica a un caso di vittime adulte in relazioni di dipendenza e precisa il confine tra pressione psicologica (art. 189 CP vF) e incapacità di resistere (art. 191 CP vF).

Pressione psicologica su vittime adulte. Il Tribunale federale conferma il DTF 131 IV 167, secondo cui l'inferiorità cognitiva nonché la dipendenza emotiva e sociale possono determinare una pressione psicologica paragonabile a una coazione fisica («violenza strutturale»). Mentre il DTF 131 IV 167 e la ulteriore giurisprudenza hanno sviluppato questo approccio principalmente in relazione a bambini e adolescenti (cfr. DTF 128 IV 97; DTF 146 IV 153; DTF 128 IV 106), la presente sentenza applica la dogmatica della violenza strutturale a una partner adulta che, a causa di un disturbo di personalità dipendente, compromissione cognitiva, dipendenza finanziaria e violenza domestica, si trovava in una situazione di subordinazione paragonabile. Ciò è in linea con il Commento Glossagens all'art. 189 CP, che presenta la violenza strutturale come forma riconosciuta di pressione psicologica, e con la giurisprudenza più recente, che ravvisa la pressione psicologica anche in caso di vittime adulte con compromissione cognitiva (cfr. 6B_677/2024). Anche la più recente sentenza 6B_229/2026 conferma l'applicabilità della pressione psicologica in casi di incesto, ivi tuttavia nel rapporto genitore-figlio.

Elemento soggettivo e segni di resistenza. La sentenza non precisa nuovi parametri in merito all'elemento soggettivo, bensì applica al caso concreto i criteri sviluppati nel DTF 148 IV 234 consid. 3.4: i segni di resistenza devono essere evidenti e riconoscibili per l'autore. Il Tribunale federale sottolinea che non è necessario un esplicito «no» in ogni singola situazione quando il comportamento complessivo della vittima — espressioni di dolore, espressioni del viso, precedente rifiuto — comunica chiaramente la mancanza di consenso. Ciò coincide con l'esposizione nel Commento Glossagens all'art. 189 CP, secondo cui il dolo soggettivo va desunto dalle circostanze esteriori.

Sonno come incapacità di resistere. L'accertamento che una persona addormentata è di per sé inetta a resistere ai sensi dell'art. 191 CP vF corrisponde alla giurisprudenza costante (cfr. TF 6B_914/2024 consid. 1.2; TF 6B_1247/2023 consid. 2.1.3) ed è espressamente presentata in tal modo nel Commento Glossagens all'art. 191 CP. Anche la recentissima sentenza 6B_567/2025 conferma lo stesso principio nell'ambito di una profanazione commessa in concorso. La presente sentenza delinea inoltre il confine dogmatico: le tre circostanze aggiuntive (disturbo di personalità, inesperienza sessuale, sovrappeso dell'autore) non possono, da sole, fondare un'incapacità di resistere ai sensi dell'art. 191 CP vF — ove occorso, rafforzerebbero la pressione psicologica ai sensi dell'art. 189 CP vF. L'incapacità di resistere deriva qui unicamente dallo stato di sonno. Tale distinzione corrisponde alla sistematica del Commento Glossagens all'art. 191 CP, secondo cui l'art. 191 presuppone uno stato preesistente, indipendente dall'azione dell'autore, mentre l'art. 189 richiede un'azione di coazione (cfr. anche DTF 148 IV 329 consid. 5.2; DTF 133 IV 49 consid. 4).

Rapporto con il diritto penale sessuale revisionato. La sentenza riguarda esclusivamente il modello di coazione in vigore fino al 30 giugno 2024. Come illustrato dalla pagina tematica sulla revisione del diritto penale sessuale su glossagens.ch, per i fatti commessi prima del 1° luglio 2024 resta applicabile il diritto anteriore, a meno che il nuovo diritto non sia più mite. La soglia centrale del diritto anteriore — che deve sussistere un mezzo di coazione (violenza, minaccia, pressione psicologica) e che la semplice volontà contraria non basta — era qui soddisfatta, sicché la questione degli effetti pratici della riforma per questo caso non si poneva. Il ricorrente ha certamente tentato di invocare che il solo mancato consenso non fosse sufficiente; il Tribunale federale ha tuttavia rilevato che l'autorità inferiore si era fondata su un complesso di circostanze che va oltre il semplice mancato consenso. Con ciò la sentenza conferma indirettamente la motivazione della riforma: in virtù del nuovo art. 189 cpv. 1 CP (a partire dal 1° luglio 2024) l'atto sessuale contro la volontà della persona interessata sarebbe già punibile come fattispecie base, senza che debba sussistere un mezzo di coazione qualificato (cfr. pagina tematica revisione del diritto penale sessuale).

Conclusione

Il Tribunale federale respinge integralmente il ricorso. La condanna per coazione sessuale (art. 189 CP vF) si fonda sull'accertamento, giuridicamente incontestato, di una pressione psicologica in forma di violenza strutturale, che il ricorrente aveva costruito creando e sfruttando un rapporto di dominio. La condanna per profanazione (art. 191 CP vF) si basa sullo stato di sonno della danneggiata come unico criterio di incapacità di resistere. Le censure di motivazione insufficiente, di arbitrio e di violazione della presunzione d'innocenza sono rimaste infruttuose, poiché il ricorrente ha prevalentemente sostituito la propria ricostruzione dei fatti alla valutazione dell'autorità inferiore, senza dimostrare l'arbitrio. Il gratuito patrocinio è stato negato per mancanza di prospettive di successo; le spese giudiziarie di 1'200 fr. sono state poste a carico del ricorrente. Pena e riparazione sono rimaste incontestate.

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