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Riassunto della sentenza del Tribunale federale generato dall'IA tramite opencaselaw.ch. Nessuna garanzia sull'esattezza delle informazioni.

diritto pubblico  ·  Sentenza 2C_263/2026  ·  del 16.09.2026

Familiennachzug; prozeduraler Aufenthalt

Traduzione automatica del riassunto tedesco (generata dall'IA). Versione tedesca

2C_263/2026 — Nessun soggiorno procedurale in caso di percezione di rendita AI e prestazioni complementari

Ambito giuridico: Diritto degli stranieri (ricongiungimento familiare, soggiorno procedurale) · Autorità inferiore: Tribunale amministrativo del Cantone Soletta · Composizione: II. Corte di diritto pubblico, giudice federale Aubry Girardin (presidente), giudice federale Hänni, giudice federale Kradolfer, cancelliere Wyss · Esito del procedimento: Ricorso respinto, gratuito patrocinio negato

Executive Summary

  • Punto chiave: Uno straniero kosovaro domiciliato, titolare di una rendita AI al 100% e di prestazioni complementari, chiede il ricongiungimento familiare della moglie albanese e del figlio comune nonché il loro soggiorno procedurale durante il procedimento di autorizzazione in Svizzera.
  • Decisione: Il ricorso è respinto. Il soggiorno procedurale ex art. 17 cpv. 2 LStrI è negato, poiché le condizioni d'ammissione non sono manifestamente adempiute: l'attuale percezione di prestazioni complementari e un ammanco mensile di ca. fr. 2'358.-- ostacolano il ricongiungimento familiare ex art. 43 cpv. 1 lett. e LStrI.
  • Importanza: La sentenza conferma la giurisprudenza relativa all'art. 17 cpv. 2 LStrI e si distingue dall'orientamento che ammette il ricongiungimento in caso di ammanco lieve e di realistica prospettiva di guadagno del coniuge che si ricongiunge. L'effettiva percezione di prestazioni complementari costituisce un indizio concreto di rifiuto del ricongiungimento, che regolarmente esclude il soggiorno procedurale.

Fatto

A.A.________ (nato nel 1969), cittadino kosovaro, è in possesso di un permesso di domicilio dal 16 febbraio 2004. L'Ufficio AI del Cantone Berna gli ha concesso retroattivamente, con effetto dal 1° maggio 2020, una mezza rendita AI, aumentandola al 100% con effetto dal 1° agosto 2022, poiché per motivi di salute non può più essere adibito ad alcuna attività lucrativa. Oltre alla rendita AI completa, percepisce prestazioni complementari attualmente pari a fr. 717.-- al mese.

Il 4 giugno 2024 A.A.________ ha sposato a Soletta la cittadina albanese B.A.________ (nata nel 1995). B.A.________ era in precedenza entrata in Svizzera come turista senza visto. Dal matrimonio è nato il figlio comune C.A.________ (nato nel 2024, cittadino albanese).

Il 16 luglio 2024 A.A.________ ha presentato una domanda di ricongiungimento familiare per B.A.________ e C.A.________. L'Ufficio migrazione del Cantone Soletta ha respinto la domanda con decisione del 6 febbraio 2026; ha rinunciato a un formale provvedimento di allontanamento in quanto un provvedimento corrispondente era già stato adottato da un'altra autorità. Avverso tale decisione i ricorrenti sono aditi al Tribunale amministrativo del Cantone Soletta e hanno chiesto in sostanza la concessione del soggiorno procedurale nonché l'effetto sospensivo. Con decisione del 26 marzo 2026 il Tribunale amministrativo ha respinto la domanda di soggiorno procedurale; una domanda di riesame non è stata presa in considerazione il 4 maggio 2026.

Avverso la decisione interlocutoria del 26 marzo 2026 i ricorrenti propongono ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Con ordinanza presidenziale dell'8 maggio 2026 è stato concesso a B.A.________ e C.A.________ di attendere l'esito del procedimento federale in Svizzera (misura cautelare).

Considerazioni

Ammissibilità del ricorso (consid. 1)

Il Tribunale federale esamina d'ufficio i presupposti di entrata nel merito con cognizione libera. La decisione impugnata sul rifiuto del soggiorno procedurale ex art. 17 cpv. 2 LStrI costituisce una decisione interlocutoria ai sensi dell'art. 93 LTF. Una tale decisione può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico se il ricorso è ammesso anche per la decisione sul merito.

Nel settore del diritto degli stranieri il ricorso avverso decisioni concernenti autorizzazioni di diritto degli stranieri è ammissibile soltanto se il diritto federale o il diritto internazionale riconoscono un diritto all'autorizzazione (art. 83 lett. c n. 2 LTF e contrario). Poiché il ricorrente 1 è in possesso di un permesso di domicilio, i ricorrenti 2 e 3 hanno in linea di principio ex art. 43 LStrI un diritto al rilascio di un permesso di dimora. Se tale diritto sussista materialmente non è una questione di entrata nel merito, bensì una questione di merito. Il ricorso principale è pertanto ammissibile, ragion per cui è ammesso anche per la decisione interlocutoria.

La decisione interlocutoria comporta inoltre uno svantaggio giuridico irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF: i ricorrenti 2 e 3 non possono vivere la loro relazione familiare in Svizzera per la durata del procedimento, ciò che non potrebbe essere sanato nemmeno in caso di successivo accoglimento (v. TF 2C_1019/2021 del 17 maggio 2022 consid. 1.2; TF 2C_105/2024 del 4 settembre 2024 consid. 1.3.1).

Parametro di esame (consid. 2)

Trattandosi di una decisione interlocutoria su una misura cautelare, il Tribunale federale esamina unicamente se sono lesi diritti costituzionali (art. 98 LTF). Si applica l'obbligo qualificato di motivazione dei motivi ex art. 106 cpv. 2 LTF. Le censure inerenti all'accertamento dei fatti sono ammissibili soltanto se le constatazioni dell'autorità inferiore sono manifestamente inesatte o si fondano su una lesione di diritti costituzionali (art. 105 cpv. 2 LTF). I ricorrenti censurano pur un accertamento dei fatti inesatto quanto agli indizi di un matrimonio fittizio, ma si rivolgono in sostanza contro la valutazione giuridica — una questione di diritto che nel procedimento ex art. 98 LTF è esaminabile unicamente sotto il profilo dell'arbitrio.

Quadro giuridico: soggiorno procedurale e ricongiungimento familiare (consid. 3)

Il Tribunale federale espone le disposizioni determinanti:

Art. 17 LStrI (RS 142.20)«Art. 17 Regolamentazione del soggiorno fino alla decisione relativa al permesso 1 Lo straniero entrato legalmente in Svizzera in vista di un soggiorno temporaneo, ma che in seguito richiede un permesso per un soggiorno duraturo, deve attendere la decisione all'estero. 2 Se è manifesto che le condizioni d'ammissione saranno adempite, l'autorità cantonale competente può autorizzare lo straniero a rimanere in Svizzera durante la procedura.»

Secondo la giurisprudenza l'autorità cantonale può rispettivamente deve autorizzare il soggiorno durante il procedimento qualora (1) i presupposti di un diritto legale, costituzionale o convenzionale all'autorizzazione appaiano dati con elevata probabilità, (2) non sussistano motivi di revoca e (3) la persona interessata adempia i suoi obblighi di collaborazione ex art. 90 LStrI (v. TF 2C_105/2024 del 4 settembre 2024 consid. 4.3). L'applicazione dell'art. 17 cpv. 1 LStrI deve avvenire in conformità ai diritti fondamentali (DTF 139 I 37 consid. 2); occorrono indizi sufficientemente concreti di motivi di rifiuto per negare l'adempimento delle condizioni d'ammissione ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LStrI. Assunzioni potenziali, non concretizzate non sono sufficienti (DTF 139 I 37 consid. 4.2).

I ricorrenti 2 e 3 hanno diritto al ricongiungimento ex art. 43 LStrI se ne sono adempiuti i presupposti. Un ostacolo centrale è costituito dall'art. 43 cpv. 1 lett. e LStrI:

Art. 43 cpv. 1 LStrI (RS 142.20)Commentario su glossagens.ch

«1 Il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se: a. coabitano con lui; b. dispongono di un'abitazione conforme ai loro bisogni; c. non dipendono dall'aiuto sociale; d. sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e e. lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.»

Per la valutazione della lett. e occorre partire dalla situazione attuale e precedente e soppesare il probabile sviluppo finanziario nel lungo periodo. Nella valutazione vanno considerati non soltanto il reddito del familiare autorizzato al soggiorno, ma anche le possibilità finanziarie dei familiari che si ricongiungono. Se l'ammanco è lieve, i requisiti per la prova di un reddito futuro della persona che si ricongiunge non devono essere eccessivamente elevati (v. TF 2C_714/2025 del 2 giugno 2026 consid. 6.1.1 seg.; TF 2C_972/2022 del 22 marzo 2024 consid. 3.2 seg.). Il diritto si estingue inoltre se è fatto valere in modo abusivo, in particolare in caso di matrimonio fittizio (art. 51 cpv. 2 lett. a LStrI in relazione con l'art. 62 cpv. 1 lett. a LStrI).

Situazione finanziaria e percezione di prestazioni complementari come motivo di rifiuto (consid. 4)

L'autorità inferiore ha negato il soggiorno procedurale per due motivi: indizi di un matrimonio fittizio e la situazione finanziaria della famiglia. Il Tribunale federale esamina dapprima la situazione finanziaria, che già di per sé giustifica l'esclusione del soggiorno procedurale.

Il ricorrente 1 percepisce attualmente una rendita AI e prestazioni complementari. Secondo l'art. 43 cpv. 1 lett. e LStrI la percezione di prestazioni complementari ostacola il ricongiungimento familiare, a condizione che non vi sia una prospettiva sufficientemente concreta che la famiglia in futuro non dipenda più dalle prestazioni complementari. A differenza di mere assunzioni potenziali di una futura dipendenza dall'aiuto sociale, l'attuale percezione di prestazioni complementari costituisce un indizio concreto che le autorizzazioni di soggiorno richieste dovranno essere rifutate (v. DTF 139 I 37 consid. 4.2).

L'Ufficio migrazione ha calcolato sulla base delle direttive SKOS un ammanco mensile di ca. fr. 2'358.-- in caso di ricongiungimento. Tale ammanco non è meramente lieve, sicché i requisiti attenuati per la prova di un reddito futuro della persona che si ricongiunge non si applicano. I ricorrenti fanno valere che la ricorrente 2 potrebbe conseguire un reddito aggiuntivo con diverse offerte di lavoro concrete, inclusivo di un contratto di lavoro firmato. L'autorità inferiore ha tuttavia considerato che per il contratto di lavoro prodotto con la D.________ GmbH un tentativo di inganno delle autorità non potesse almeno essere escluso: il socio iscritto nel registro di commercio non corrisponde alla persona indicata nel contratto, e all'indirizzo indicato non è gestito un bar, bensì un garage. Con ciò i ricorrenti non si confrontano in modo sostanziato e non dimostrano alcun arbitrio. Non si soffermano nemmeno in modo sufficiente su ulteriori prospettive di guadagno.

Pertanto resta fermo che vi sono indizi sufficientemente concreti che la famiglia dipenderebbe dalle prestazioni complementari anche dopo il ricongiungimento familiare. I presupposti per il soggiorno procedurale ex art. 17 cpv. 2 LStrI non sono adempiuti. Poiché già per motivi finanziari non si può parlare di condizioni d'autorizzazione manifestamente adempiute, un esame più approfondito della tematica del matrimonio fittizio nel presente procedimento si rivela superfluo.

Proporzionalità e ragionevolezza (consid. 5)

Il rifiuto del soggiorno procedurale è proporzionato. Nell'ambito della ponderazione degli interessi vanno soppesati gli interessi pubblici a un allontanamento dei ricorrenti 2 e 3 (controllo dell'immigrazione, alleggerimento del bilancio statale) rispetto all'interesse privato della famiglia. Entrambi gli interessi pubblici sono motivi legittimi di limitazione ex art. 8 n. 2 CEDU risp. art. 13 Cost. in relazione con l'art. 36 Cost. (v. DTF 144 I 126 consid. 5.1). La concessione del soggiorno procedurale graverebbe ulteriormente sul bilancio statale. Determinante è che nella fattispecie non può essere formulata una prognosi positiva sulla causa principale — a differenza di TF 2C_1019/2021 del 17 maggio 2022 consid. 5.2 seg. e TF 2C_76/2013 del 23 maggio 2013 consid. 3.1, nei quali una prognosi positiva sulla causa principale ha potuto essere inclusa nella ponderazione degli interessi.

Il soggiorno in Albania è ragionevolmente sopportabile per la ricorrente 2: vi è nata e vi ha trascorso la maggior parte della sua vita. Il suo attuale soggiorno in Svizzera si fonda sul fatto che, nonostante il decorso del periodo senza autorizzazione e in spregio di un provvedimento di allontanamento, è rimasta in Svizzera in modo autonomo creando così un fatto compiuto. Da ciò non può trarre alcun vantaggio giuridico a suo favore (v. DTF 149 I 207 consid. 5.6).

Per quanto concerne il figlio C.A.________, l'autorità inferiore avrebbe dovuto confrontarsi almeno brevemente con il benessere del fanciullo. Non è tuttavia evidente che questo si opporrebbe al rifiuto. I ricorrenti non hanno addotto motivi concreti per cui il soggiorno in Albania dovrebbe essere irragionevolmente gravoso. Il rinvio generico a un «accertamento psichiatrico infantile a seguito di disturbi comportamentali» non è suffragato da nulla; un provvedimento corrispondente dell'autorità di protezione dei minori non è stato prodotto. Con ciò i ricorrenti non soddisfano né il principio qualificato della censura né il loro obbligo di collaborazione ex art. 90 LStrI.

Per la durata del procedimento, da svolgersi in modo accelerato, è ragionevolmente sopportabile per la famiglia coltivare la relazione attraverso forme di comunicazione moderne e visite reciproche. Qualora il divieto di entrata inflitto alla ricorrente 2 (fino al 21 maggio 2028) dovesse rendere difficili i viaggi del ricorrente 1 in Albania, vi è la possibilità di chiedere la sospensione temporanea del divieto di entrata (art. 67 cpv. 5 LStrI).

Conseguenze in materia di spese (consid. 6)

Il ricorso è infondato e va respinto. Alla luce della situazione giuridica ex art. 43 cpv. 1 lett. e in relazione con l'art. 17 cpv. 2 LStrI e poiché il ricorso non si confronta in modo sostanziato con elementi essenziali della motivazione della decisione dell'autorità inferiore, esso era da considerare sin dall'inizio privo di prospettive. La domanda di gratuito patrocinio è respinta (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti 1 e 2 con responsabilità solidale; per le spese del figlio essi devono rispondere (art. 304 cpv. 1 CC).

Inquadramento nella giurisprudenza

Conferma della giurisprudenza dei principi fondamentali relativa all'art. 17 LStrI

La sentenza si colloca nella tradizione dell'orientamento giurisprudenziale fondato con il DTF 139 I 37. Il suo contenuto essenziale — che l'applicazione dell'art. 17 cpv. 1 LStrI deve avvenire in conformità ai diritti fondamentali e che occorre esigere indizi sufficientemente concreti di motivi di rifiuto per negare l'adempimento manifesto delle condizioni d'ammissione ex art. 17 cpv. 2 LStrI — è pienamente confermato. Parimenti il Tribunale conferma la prassi sviluppata in TF 2C_1019/2021 del 17 maggio 2022 e TF 2C_105/2024 del 4 settembre 2024 consid. 1.3, secondo cui l'obbligo di attendere la decisione all'estero costituisce uno svantaggio giuridico irreparabile qualora venga addotto in modo plausibile un diritto all'autorizzazione. Nella fattispecie ciò è dato dal rinvio all'art. 43 LStrI.

Confine rispetto alla giurisprudenza in caso di ammanco lieve

Il confine dogmaticamente più interessante emerge nel rapporto con l'orientamento che ammette il ricongiungimento in caso di ammanco lieve e di realistica prospettiva di guadagno del coniuge che si ricongiunge. Come illustrato dal commentario Glossagens all'art. 43 LStrI, sezione F (esclusione in caso di prestazioni complementari), il Tribunale federale ha precisato con la TF 2C_309/2021 del 5 ottobre 2021 l'interpretazione dell'art. 43 cpv. 1 lett. e LStrI nel senso che l'esame delle prestazioni complementari non deve essere più severo di quello sull'aiuto sociale ex lett. c e che il reddito da lavoro presunto del coniuge sano va considerato. Qualora già un reddito modesto (ca. fr. 1'000.-- fino a 1'200.-- al mese) basti a far estinguere il diritto alle prestazioni complementari, il ricongiungimento va accordato (v. anche la panoramica dei requisiti finanziari sulla pagina tematica Glossagens sul ricongiungimento familiare).

La presente sentenza conferma questi principi, ma li applica a un caso in cui i presupposti per un'attenuazione manifestamente non sussistono: l'ammanco mensile di ca. fr. 2'358.-- è rilevante e non lieve. Il contratto di lavoro prodotto dalla moglie che si ricongiunge è affetto da dubbi rilevanti — il socio iscritto non corrisponde alla persona indicata nel contratto, e all'indirizzo si trova un garage invece di un bar. Con ciò il ricongiungimento non fallisce a causa di una prassi eccessivamente severa, bensì per l'assenza di una prospettiva concreta di superare la percezione di prestazioni complementari. La sentenza concorda con la casistica presentata nel commentario Glossagens, secondo cui in caso di ammanco rilevante e assenza di una realistica prospettiva di guadagno il ricongiungimento va rifiutato (v. la tabella comparativa dei casi relativa all'art. 43 cpv. 1 lett. e LStrI).

Contrasto con 2C_714/2025: importanza dell'esame prospettico

Particolarmente istruttivo è il confronto con 2C_714/2025 del 9 giugno 2026. In quella sede il Tribunale federale aveva accolto il ricorso e rinviato la causa all'autorità inferiore, poiché quest'ultima non aveva né esaminato gli effetti di un eventuale reddito della persona che si ricongiunge sulle prestazioni complementari né effettuato una concreta ponderazione di proporzionalità. Il Tribunale federale ha ivi sottolineato che in caso di percezione di prestazioni complementari deve essere effettuato obbligatoriamente un esame prospettico dell'impatto del reddito. Nel presente caso l'autorità inferiore ha invece effettuato tale esame — ha calcolato l'ammanco, valutato criticamente il contratto di lavoro prodotto e censurato la mancanza di sostanziazione di ulteriori prospettive di guadagno. La sentenza 2C_263/2026 conferma così indirettamente i requisiti scaturiti dalla 2C_714/2025: un esame prospettico sufficiente, che quantifichi l'ammanco e valuti concretamente le prospettive di guadagno della persona che si ricongiunge, soddisfa lo standard costituzionale.

Inquadramento accanto alla 2C_210/2026: diversi motivi di esclusione

Nella 2C_210/2026 del 17 settembre 2026 il Tribunale federale ha parimenti negato il soggiorno procedurale, tuttavia per un altro motivo: in quel caso ricorreva un motivo di revoca ex art. 62 cpv. 1 lett. a LStrI (autorizzazione ottenuta fraudolentemente mediante usurpazione di identità), che faceva apparire le condizioni d'autorizzazione come non manifestamente adempiute. Nel presente caso non si tratta di un motivo di revoca o di estinzione, bensì del mancato adempimento del presupposto materiale del diritto ex art. 43 cpv. 1 lett. e LStrI (percezione di prestazioni complementari), che fonda l'esclusione. Entrambe le sentenze condividono tuttavia la struttura di fondo: qualora vi siano indizi sufficientemente concreti che le condizioni d'autorizzazione non sono adempiute, il soggiorno procedurale ex art. 17 cpv. 2 LStrI va negato, indipendentemente dal fatto che l'ostacolo si collochi nell'ambito dell'estinzione o in quello del fatto costitutivo.

Fatto compiuto e benessere del fanciullo

La considerazione che B.A.________ non può trarre alcun vantaggio giuridico dal suo soggiorno illecito (v. DTF 149 I 207 consid. 5.6) conferma la prassi consolidata secondo cui un soggiorno determinato autonomamente non sposta la ponderazione degli interessi. Il trattamento del benessere del fanciullo risulta invece stringato: il Tribunale censura sì che l'autorità inferiore avrebbe dovuto confrontarsene almeno brevemente, ma giunge a negare un interesse del fanciullo contrastante per mancanza di un'eccezione sostanziata. Questo riserbo è sistematicamente insito nell'esame sommario delle misure cautelari con il principio qualificato della censura (art. 106 cpv. 2 LTF), solleva però la questione se il benessere del fanciullo ex art. 3 cpv. 1 Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia nell'ambito dell'art. 8 n. 2 CEDU non andrebbe ponderato maggiormente anche senza una censura formale d'ufficio — una questione che il Tribunale rimette espressamente all'esame del merito da parte dell'autorità inferiore (consid. 5.4).

Conclusione

La sentenza 2C_263/2026 conferma la giurisprudenza consolidata sul soggiorno procedurale ex art. 17 cpv. 2 LStrI e concretizza l'applicazione dell'art. 43 cpv. 1 lett. e LStrI nell'ambito dell'esclusione per prestazioni complementari. Chiarisce che l'effettiva percezione di prestazioni complementari da parte del familiare titolare del permesso, in caso di ammanco rilevante e di assenza di una credibile prospettiva di guadagno della persona che si ricongiunge, costituisce un indizio concreto di rifiuto del ricongiungimento familiare, che regolarmente esclude il soggiorno procedurale. Il limite di non rilevanza e i requisiti attenuati per la prova del reddito si applicano soltanto in caso di ammanco lieve — non però in caso di un ammanco mensile di ca. fr. 2'358.--. La decisione è dogmaticamente coerente e si inserisce senza soluzioni di continuità nell'orientamento giurisprudenziale, senza ulteriormente svilupparlo. Il riserbo nell'esame del benessere del fanciullo lascia intendere che tale questione dovrà essere approfondita nel merito.

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